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Mario Bellocci


               mia organizzativa dei soggetti interessati non sarebbe giustificata da
               reali ed effettive esigenze di prevenzione dell’inquinamento ambienta-
               le. La Corte respinge la questione, osservando che la sussistenza di
               finalità di tutela ambientale può essere adeguatamente valutata alla luce
               delle direttive comunitarie in materia, le quali, secondo la giurispruden-
               za della Corte di giustizia, impongono agli Stati obblighi di recupero dei
               rifiuti, in modo che gli stessi possano svolgere una funzione utile, sosti-
               tuendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati
               per svolgere tale funzione. Se dunque una corretta gestione dei rifiuti
               comporta la riduzione dello smaltimento finale attraverso varie forme
               di recupero, è evidente la valenza ecologica dell’attività di ricostruzione
               dei pneumatici, in quanto, secondo talune stime, tende a ridurre di circa
               la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento, consentendo,
               nello stesso tempo, di valorizzare un’utile risorsa con conseguente
               risparmio energetico ed economico.
                  Le operazioni di ricostruzione mirano, dunque, a prevenire e, nello
               stesso tempo, a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dal depo-
               sito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati e proprio
               in ragione di ciò la disposizione censurata deve considerarsi esplicazio-
               ne della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall’art. 117, secon-
               do comma, lettera  s) della Costituzione. Affinché questo obiettivo
               possa divenire effettivamente realizzabile, riguardando un numero
               significativo di pneumatici, si adotta una non irragionevole forma di
               incentivazione alla ricostruzione dei pneumatici usati ed alla loro con-
               seguente diffusione commerciale, che si concretizza nell’obbligo di
               acquisto, gravante sui soggetti indicati, di una quota di tali prodotti, la
               quale peraltro per non essere simbolica deve logicamente avere una
               certa consistenza. La limitata compressione dell’autonomia organizza-
               tiva delle Regioni e degli altri soggetti derivante da tale obbligo di
               acquisto si giustifica, in definitiva, proprio in riferimento alle prospet-
               tate esigenze di tutela ambientale.


                  [D] Nella sentenza n. 161 del 2005, si dichiara l’illegittimità costituzio-
          A
          n
          n
               nale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59,
               nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca nel territorio della Regione
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