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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
3.5. L’ambiente marino e la fascia costiera
In due occasioni, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine
al riparto competenziale relativo ad interventi incidenti sull’ambiente
marino e costiero. Una valutazione di merito, preclusa nel primo caso
[A] dal sopravvenuto mutamento del quadro normativo, è stata opera-
ta soltanto nella seconda sentenza pronunciata [B].
[A] La sentenza n. 114 del 2003 reca la declaratoria di inammissibi-
lità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei con-
fronti dello Stato, in relazione alla circolare 260/3/2001, con la quale il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha affermato la pro-
pria competenza ad adottare i provvedimenti di autorizzazione previsti
dall’art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per consen-
tire l’immersione in mare di materiali di escavo e di inerti al fine di rea-
lizzare opere di ripascimento degli arenili. La pretesa della ricorrente di
essere essa stessa, ovvero altri soggetti individuati dal legislatore regio-
nale, titolare dei poteri autorizzatori nella predetta materia viene infat-
ti soddisfatta dalla sopravvenienza della legge 31 luglio 2002, n. 179,
che individua nella Regione l’autorità competente al rilascio delle auto-
rizzazioni di cui trattasi. All’evidenza, l’oggetto del conflitto è stato
profondamente inciso dallo ius superveniens, per cui viene meno la mate-
ria del contendere, essendo stata riconosciuta in via legislativa la com-
petenza della Regione.
[B] Strettamente connessa, sul piano oggettivo, alla decisione appe-
na sopra menzionata è la sentenza n. 259 del 2004. La Corte vi esa-
mina l’impugnativa dello Stato avverso la legge della Regione Toscana
4 aprile 2003, n. 19, che attribuisce alle Province la competenza in
materia di autorizzazioni (previste dall’art. 35 del d.lgs. 11 maggio 1999,
n. 152) relative all’immissione in mare di alcuni materiali, che non rien-
trerebbero tra quelle riconosciute alla competenza regionale. Ne deri-
verebbe, pertanto, ad avviso del ricorrente, la violazione della compe-
tenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosiste- .3
ma, stante la necessità da parte dello Stato di individuare standards uni- oI-n
formi di tutela dell’ambiente marino e della fascia costiera. La Corte, n
n
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