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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            cedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possa-
            no trovare rappresentazione.
               Tuttavia, il primo momento del procedimento, cioè la decisione ini-
            ziale che attiva le procedure in vista della creazione di uno specifico
            parco nazionale, attenendo alla cura di un interesse non frazionabile
            Regione per Regione, rileva essenzialmente della competenza statale,
            quale espressione di tale interesse. Tale competenza, il cui esercizio è
            finalizzato alla tutela dei valori protetti dall’art. 9 della Costituzione,
            può essere organizzata in modo che trovino espressione punti di vista
            regionali e locali, quale integrazione degli elementi valutativi a disposi-
            zione dell’istanza nazionale decidente e contributi in vista di soluzioni
            condivise. Sarebbe tuttavia contraddittorio, rispetto al carattere nazio-
            nale dell’interesse ambientale e naturalistico da proteggere, ritenere che
            sia costituzionalmente dovuto l’assenso o l’intesa regionali o locali
            dotati di forza giuridicamente condizionante. Pertanto, il principio di
            leale collaborazione, al quale la Regione ricorrente impropriamente fa
            appello per contestare la legittimità costituzionale della determinazione
            legislativa, potrà utilmente essere invocato in relazione a sue eventuali
            violazioni che in ipotesi si verifichino in momenti amministrativi suc-
            cessivi.


               [B] La Corte esamina, nella sentenza n. 108 del 2005, la legge della
            Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 23, impugnata dallo Stato per
            asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della
            Costituzione, in quanto (a) vieta l’apertura di nuove cave e la riattiva-
            zione di cave dismesse all’interno di parchi nazionali e regionali, com-
            prese le aree contigue, e (b) consente, all’interno delle predette aree,
            interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di
            reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, fermo restando
            che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di
            quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività
            alla data di entrata in vigore della legge.
               La Corte dopo avere riaffermato la complessa configurazione della         .3
            “tutela dell’ambiente” di cui alla lettera  s dell’art. 117 della            oI-n
            Costituzione, ritiene fondata la questione relativamente ai parchi nazio-    n
                                                                                         n
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