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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
cedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possa-
no trovare rappresentazione.
Tuttavia, il primo momento del procedimento, cioè la decisione ini-
ziale che attiva le procedure in vista della creazione di uno specifico
parco nazionale, attenendo alla cura di un interesse non frazionabile
Regione per Regione, rileva essenzialmente della competenza statale,
quale espressione di tale interesse. Tale competenza, il cui esercizio è
finalizzato alla tutela dei valori protetti dall’art. 9 della Costituzione,
può essere organizzata in modo che trovino espressione punti di vista
regionali e locali, quale integrazione degli elementi valutativi a disposi-
zione dell’istanza nazionale decidente e contributi in vista di soluzioni
condivise. Sarebbe tuttavia contraddittorio, rispetto al carattere nazio-
nale dell’interesse ambientale e naturalistico da proteggere, ritenere che
sia costituzionalmente dovuto l’assenso o l’intesa regionali o locali
dotati di forza giuridicamente condizionante. Pertanto, il principio di
leale collaborazione, al quale la Regione ricorrente impropriamente fa
appello per contestare la legittimità costituzionale della determinazione
legislativa, potrà utilmente essere invocato in relazione a sue eventuali
violazioni che in ipotesi si verifichino in momenti amministrativi suc-
cessivi.
[B] La Corte esamina, nella sentenza n. 108 del 2005, la legge della
Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 23, impugnata dallo Stato per
asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della
Costituzione, in quanto (a) vieta l’apertura di nuove cave e la riattiva-
zione di cave dismesse all’interno di parchi nazionali e regionali, com-
prese le aree contigue, e (b) consente, all’interno delle predette aree,
interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di
reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, fermo restando
che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di
quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività
alla data di entrata in vigore della legge.
La Corte dopo avere riaffermato la complessa configurazione della .3
“tutela dell’ambiente” di cui alla lettera s dell’art. 117 della oI-n
Costituzione, ritiene fondata la questione relativamente ai parchi nazio- n
n
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