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Mario Bellocci


               opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili.
                  L’intervenuto mutamento del quadro normativo inciso dalla dispo-
               sizione impugnata rende ragione del venir meno dell’attualità dell’inte-
               resse posto a sostegno del ricorso della Regione Emilia-Romagna. La
               ricorrente, infatti, non potrebbe più, allo stato attuale, lamentare la
               mancata assegnazione, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla
               riqualificazione urbanistica, dal momento che rientra espressamente
               nel potere delle Regioni determinare - entro limiti fissati dalla legge sta-
               tale - tipologie ed entità degli abusi condonabili. Tale potere, congiun-
               tamente alla possibilità, prevista dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
               2003, per la legge regionale di incrementare sia la misura dell’oblazio-
               ne, fino al 10% (art. 32, comma 33), sia la misura degli oneri di conces-
               sione, fino al 100% (art. 32, comma 34), al fine di fronteggiare i mag-
               giori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la
               realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli inter-
               venti di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi (si veda,
               ancora, sentenza n. 196 del 2004), consente alla Regione di valutare le
               conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determina-
               re, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di
               riqualificazione, l’ampiezza della sanatoria.
                  Tale potere, peraltro, è già stato esercitato dalla Regione Emilia-
               Romagna con la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e
               controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di
               cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-
               che dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la quale, in particolare agli
               artt. 32 e seguenti, ha individuato gli interventi edilizi suscettibili di
               sanatoria ed ha incrementato nella misura massima consentita sia l’en-
               tità dell’oblazione da corrispondere per la definizione degli illeciti edi-
               lizi (art. 31), sia l’ammontare del contributo di concessione (art. 28).


                  [G] La questione di legittimità costituzionale dell’art. 77, comma 4
               della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata dalla Provincia autono-
               ma di Trento, in riferimento allo Statuto speciale di autonomia nonché
          A
          n
          n
               alle “relative norme di attuazione” viene dichiarata non fondata con la
               sentenza n. 214 del 2005. La disposizione censurata prevede che l’au-
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