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Mario Bellocci
opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili.
L’intervenuto mutamento del quadro normativo inciso dalla dispo-
sizione impugnata rende ragione del venir meno dell’attualità dell’inte-
resse posto a sostegno del ricorso della Regione Emilia-Romagna. La
ricorrente, infatti, non potrebbe più, allo stato attuale, lamentare la
mancata assegnazione, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla
riqualificazione urbanistica, dal momento che rientra espressamente
nel potere delle Regioni determinare - entro limiti fissati dalla legge sta-
tale - tipologie ed entità degli abusi condonabili. Tale potere, congiun-
tamente alla possibilità, prevista dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, per la legge regionale di incrementare sia la misura dell’oblazio-
ne, fino al 10% (art. 32, comma 33), sia la misura degli oneri di conces-
sione, fino al 100% (art. 32, comma 34), al fine di fronteggiare i mag-
giori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli inter-
venti di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi (si veda,
ancora, sentenza n. 196 del 2004), consente alla Regione di valutare le
conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determina-
re, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di
riqualificazione, l’ampiezza della sanatoria.
Tale potere, peraltro, è già stato esercitato dalla Regione Emilia-
Romagna con la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e
controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di
cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-
che dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la quale, in particolare agli
artt. 32 e seguenti, ha individuato gli interventi edilizi suscettibili di
sanatoria ed ha incrementato nella misura massima consentita sia l’en-
tità dell’oblazione da corrispondere per la definizione degli illeciti edi-
lizi (art. 31), sia l’ammontare del contributo di concessione (art. 28).
[G] La questione di legittimità costituzionale dell’art. 77, comma 4
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata dalla Provincia autono-
ma di Trento, in riferimento allo Statuto speciale di autonomia nonché
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alle “relative norme di attuazione” viene dichiarata non fondata con la
sentenza n. 214 del 2005. La disposizione censurata prevede che l’au-
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