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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            tale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti
            garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida pote-
            ri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilancia-
            mento dei diversi valori in gioco. E il doveroso riconoscimento alla
            legislazione regionale di un ruolo specificativo - all’interno delle scelte
            riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono con-
            tribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considera-
            zione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del pae-
            saggio, che sono - per loro natura - i più esposti a rischio di compro-
            missione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi.


               [F] La sentenza n. 71 del 2005 si pone a cavallo tra la tematica
            appena evocata relativamente alla sentenza n. 196 del 2004 e quella,
            precedentemente trattata, delle implicazioni finanziarie della riqualifica-
            zione dei nuclei urbani (v. la sentenza n. 16 del 2004, sub C]).
               Nella specie, la Regione Emilia-Romagna ha censurato l’art. 2,
            comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha abrogato i
            commi 6, 9, 11 e 24 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
            269, i quali prevedevano il reperimento e la destinazione vincolata di
            risorse per effettuare interventi di riqualificazione dei nuclei urbani
            caratterizzati da abusivismo edilizio. In tal modo - ad avviso della
            Regione ricorrente - sarebbero state eliminate risorse finanziarie, can-
            cellando qualsiasi possibilità concreta di attuazione degli interventi di
            riqualificazione resi necessari dal condono edilizio con ciò violando le
            attribuzioni regionali e l’autonomia finanziaria delle Regioni stesse.
               La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
            carenza di interesse. Infatti, nelle more del giudizio è intervenuta la sen-
            tenza n. 196 del 2004 che ha radicalmente modificato la disciplina sul
            condono (art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003) soprattutto attra-
            verso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l’ampiezza
            del condono edilizio in relazione alla quantità ed alla tipologia degli
            abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della
            potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straor-       .3
            dinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibi-   oI-n
            li di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle     n
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