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Mario Bellocci


               connessi all’eventuale rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria,
               appositamente previsto da questa legislazione. Non vi è dubbio sul
               fatto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità
               penale (per tutte, v. la sentenza n. 487 del 1989) e che esso, specie in
               occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discreziona-
               lità in materia “di estinzione del reato o della pena, o di non procedibi-
               lità” (sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n. 167 del 1989).
                  Peraltro, la circostanza che il comune sia titolare di fondamentali
               poteri di gestione e di controllo del territorio rende necessaria la sua
               piena collaborazione con gli organi giurisdizionali, poiché “il giudice
               penale non ha competenza ‘istituzionale’ per compiere l’accertamento
               di conformità delle opere agli strumenti urbanistici” (sentenza n. 370
               del 1988). Tale doverosa collaborazione per concretizzare la scelta del
               legislatore statale di porre in essere un condono penale si impone quin-
               di su tutto il territorio nazionale, inerendo alla strumentazione indi-
               spensabile per dare effettività a tale scelta.
                  Al tempo stesso rileva la parallela sanatoria amministrativa, anche
               attraverso la previsione da parte del legislatore statale di uno straordi-
               nario titolo abilitativo edilizio, a causa dell’evidente interesse di coloro
               che abbiano edificato illegalmente ad un condono su entrambi i versan-
               ti, quello penale e quello amministrativo. Sul piano della sanatoria
               amministrativa, i vincoli che legittimamente possono imporsi all’auto-
               nomia legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali, non possono che
               essere quelli ammissibili sulla base rispettivamente delle disposizioni
               contenute nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
                  Ora, la normativa sul condono edilizio, pur toccando profili tradi-
               zionalmente appartenenti all’urbanistica e all’edilizia, non si esaurisce in
               tali ambiti specifici, ma coinvolge l’intera e ben più ampia disciplina del
               “governo del territorio” - che comprende “tutto ciò che attiene all’uso
               del territorio e alla localizzazione di impianti o attività” (cfr. sentenza
               n. 307 del 2003) - ossia l’insieme delle norme che consentono di iden-
               tificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati
               gli usi ammissibili del territorio. Se poi si considera anche l’indubbio
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               collegamento della disciplina con la materia della “valorizzazione dei
               beni culturali ed ambientali”, appare evidente che alle Regioni è oggi
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