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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Sulla scorta di questi rilievi, la Corte risolve l’indicata questione di
legittimità costituzionale verificando se nella specie sia stato rispettato
il criterio per cui, nelle materie di legislazione concorrente, la normati-
va statale deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali,
spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio. Nel
testo originario, l’art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) non eccedeva
l’ambito della determinazione di principi fondamentali, sia quando sce-
glieva di colpire con una sanzione pecuniaria il ritardato o mancato
pagamento del contributo di costruzione, sia quando demandava alla
legge regionale di stabilirne discrezionalmente l’importo, all’uopo indi-
viduando tre fasce di inadempimento secondo la durata del ritardo e
fissando per ciascuna di esse un ammontare minimo ed uno massimo
costituito dal suo doppio. È bensì vero che nella nuova versione del-
l’art. 42 risultante dalla modifica disposta dalla legge impugnata - per
effetto della riduzione dei valori minimi di ciascuna fascia, che indiret-
tamente incide anche sui valori massimi - l’ambito entro il quale la legge
regionale determina la misura delle sanzioni risulta oggettivamente più
angusto rispetto al passato. Ma si tratta di una modificazione meramen-
te quantitativa, che non tocca la struttura della norma, che pertanto
continua - anche nel nuovo testo - ad esprimere principi fondamentali.
[E] Una delle pronunce che più risalto hanno avuto anche sui mezzi
di comunicazione di massa è certamente la sentenza n. 196 del 2004,
resa in occasione dell’impugnativa, da parte di varie regioni, avverso
l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
legge 24 novembre 2003, n. 326, ed avente ad oggetto la previsione di
un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio nazionale.
Premette la Corte che il condono edilizio di tipo straordinario, quale
finora configurato nella nostra legislazione, appare essenzialmente
caratterizzato dalla volontà dello Stato di intervenire in via straordina-
ria sul piano della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei
soggetti che, avendo posto in essere determinate tipologie di abusi edi- .3
lizi, ne chiedano il condono tramite i Comuni direttamente interessati, oI-n
assumendosi l’onere del versamento della relativa oblazione e dei costi n
n
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