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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            dimenti che risalgono all’ordinamento pre-repubblicano.
               Dopo avere tanto premesso, non appare alla Corte che il grado di
            coinvolgimento degli enti locali assicurato dal procedimento legislativa-
            mente previsto sia tale da violare i principi testé riaffermati.
               I Comuni, infatti, hanno avuto modo di partecipare sia alla fase tec-
            nica di redazione del Piano, sia all’iter procedimentale di approvazione
            dello stesso, presentando osservazioni che, non casualmente, sono
            state riportate in premessa al decreto di approvazione e rispetto alle
            quali l’amministrazione siciliana ha motivatamente risposto, provve-
            dendo altresì a riformulare il Piano a seguito dell’accoglimento di alcu-
            ne delle osservazioni presentate.
               Ciò dimostra che l’impianto legislativo statale denunciato - consen-
            tendo le modalità partecipative descritte - non contiene una illegittima
            compressione delle potestà comunali.


               [C] Sebbene non esplicitamente evocata, la tematica ambientale
            viene indirettamente richiamata nella sentenza n. 16 del 2004, con la
            quale la Corte accoglie l’impugnativa della Regione Umbria avverso
            l’articolo 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001, ai sensi del quale,
            ai fini dell’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del ter-
            ritorio, è istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo per la riqua-
            lificazione urbana dei comuni. A tale conclusione la Corte perviene
            applicando, da un lato, i nuovi principi relativi alla attribuzione delle
            funzioni legislative a Stato e Regioni e delle funzioni amministrative a
            Comuni, altri enti locali, Regioni e Stato, e, dall’altro lato, i nuovi prin-
            cipi costituzionali in tema di autonomia finanziaria delle Regioni e degli
            enti locali. Per quanto attiene alle funzioni amministrative, rileva la
            Corte, la legge statale non è più competente a determinare “le funzio-
            ni” dei Comuni e delle Province, né ad attribuire loro le funzioni “di
            interesse esclusivamente locale” nelle materie di competenza regionale,
            ma solo a disciplinare le “funzioni fondamentali” degli enti locali terri-
            toriali (articolo 117, secondo comma, lettera p). Per il resto, il legislato-
            re statale può dettare norme nelle sole materie di competenza esclusi-       .3
            va elencate nell’articolo 117, secondo comma, e principi fondamentali        oI-n
            in quelle di competenza concorrente elencate nell’articolo 117, terzo        n
                                                                                         n
                                                                                         A
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