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Mario Bellocci


               Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione.
                  Il meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985, dun-
               que, in relazione allo scopo perseguito, assume il carattere di principio
               fondamentale.
                  La legge urbanistica della Regione Marche abolisce l’approvazione
               regionale degli strumenti attuativi e, pur ammettendo opposizioni e
               osservazioni da parte di “chiunque”, non prevede specificamente l’in-
               vio alla Regione al fine di sollecitare le osservazioni sulle quali la legge
               statale impone al Comune l’obbligo (non già di recepirle, ma) di moti-
               vare puntualmente (eventualmente, quindi, anche in senso difforme
               all’accoglimento): l’obbligo di invio, nell’impianto della legge statale, è
               un quid pluris rispetto alle forme partecipative consentite a soggetti pri-
               vati e pubblici (art. 25), tanto da esigere una motivazione puntuale, che
               non è richiesta nei confronti delle osservazioni degli altri soggetti. È
               indubbio che la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contra-
               sta con un principio fondamentale della legge statale e determina, con-
               seguentemente, l’incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte
               in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è
               richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla
               Regione. Al riguardo, la Corte conclude che la materia edilizia rientra
               nel governo del territorio, ed è quindi oggetto di legislazione concor-
               rente, per la quale le Regioni debbono osservare i principi fondamen-
               tali ricavabili dalla legislazione statale.


                  [B] La sentenza n. 478 del 2002 risolve, nel senso dell’infondatez-
               za, la questione sollevata dal TAR della Regione Siciliana, nell’ambito
               di un giudizio relativo al decreto del 23 febbraio 2001, con il quale
               l’Assessore ai beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana ha
               approvato il Piano territoriale paesistico dell’arcipelago delle isole
               Eolie. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 149
               del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico in materia
               di beni culturali ed ambientali), e dell’art. 14 della legge della Regione
               Siciliana 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui queste disposizioni non
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               prevedono adeguate forme di partecipazione degli enti locali interessa-
               ti alle procedure di pianificazione ambientale, violando così gli artt. 5 e
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