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Mario Bellocci
Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione.
Il meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985, dun-
que, in relazione allo scopo perseguito, assume il carattere di principio
fondamentale.
La legge urbanistica della Regione Marche abolisce l’approvazione
regionale degli strumenti attuativi e, pur ammettendo opposizioni e
osservazioni da parte di “chiunque”, non prevede specificamente l’in-
vio alla Regione al fine di sollecitare le osservazioni sulle quali la legge
statale impone al Comune l’obbligo (non già di recepirle, ma) di moti-
vare puntualmente (eventualmente, quindi, anche in senso difforme
all’accoglimento): l’obbligo di invio, nell’impianto della legge statale, è
un quid pluris rispetto alle forme partecipative consentite a soggetti pri-
vati e pubblici (art. 25), tanto da esigere una motivazione puntuale, che
non è richiesta nei confronti delle osservazioni degli altri soggetti. È
indubbio che la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contra-
sta con un principio fondamentale della legge statale e determina, con-
seguentemente, l’incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte
in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è
richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla
Regione. Al riguardo, la Corte conclude che la materia edilizia rientra
nel governo del territorio, ed è quindi oggetto di legislazione concor-
rente, per la quale le Regioni debbono osservare i principi fondamen-
tali ricavabili dalla legislazione statale.
[B] La sentenza n. 478 del 2002 risolve, nel senso dell’infondatez-
za, la questione sollevata dal TAR della Regione Siciliana, nell’ambito
di un giudizio relativo al decreto del 23 febbraio 2001, con il quale
l’Assessore ai beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana ha
approvato il Piano territoriale paesistico dell’arcipelago delle isole
Eolie. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 149
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico in materia
di beni culturali ed ambientali), e dell’art. 14 della legge della Regione
Siciliana 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui queste disposizioni non
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prevedono adeguate forme di partecipazione degli enti locali interessa-
ti alle procedure di pianificazione ambientale, violando così gli artt. 5 e
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