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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            re normativo precipuamente oggetto delle decisioni. Due sentenze [A-
            B] riguardano la pianificazione territoriale, una [C] la riqualificazione
            urbana, altre due [D-E] le sanzioni ed il condono in materia edilizia. La
            decisione che si passa successivamente in rassegna presenta aspetti di
            riconducibilità ad entrambe le ultime categorie enunciate, mentre la set-
            tima sentenza [G] si occupa delle autorizzazioni in materia ambientale.


               [A] La sentenza n. 343 del 2005 reca la declaratoria di incostituzio-
            nalità della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in
            materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), per viola-
            zione del principio fondamentale dettato dall’art. 24 della legge 28 feb-
            braio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanisti-
            co-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella
            parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi, per i quali non è
            prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla
            Regione.
               La disposizione statale prevede che in sede di piano territoriale di
            coordinamento l’attuazione di strumenti urbanistici regionali non è
            soggetta ad approvazione regionale, fermo restando che i Comuni
            sono comunque tenuti a trasmettere alla Regione, entro sessanta gior-
            ni, copia degli strumenti attuativi e che sulle eventuali osservazioni
            della Regione i Comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
            Tale disposizione non è derogabile dalle leggi regionali: se, da una
            parte, si istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in
            materia urbanistica, eliminando l’approvazione degli strumenti attuati-
            vi, dall’altra, però, si accentuano le forme di pubblicità e di partecipa-
            zione dei soggetti pubblici e privati. In effetti, l’invio degli strumenti
            attuativi comunali alla Regione è chiaramente preordinato a soddisfare
            un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coor-
            dinamento dell’operato delle amministrazioni locali e, in questo senso,
            la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazio-
            ni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”.
               Il contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costitui-     .3
            to dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano           oI-n
            attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il       n
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