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Mario Bellocci


               loro emanazione “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
               giuridico”. Pertanto, il potere derogatorio da essa previsto non può
               estendersi a materie (come la tutela dell’ordine pubblico) estranee alle
               competenze provinciali.
                  Parimenti infondata è l’impugnativa della disposizione che conferi-
               sce al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili ed
               immobili: la formulazione della norma non rivela alcun elemento che
               ne giustifichi un’interpretazione tanto estensiva da far ritenere i beni
               dello Stato inclusi fra quelli assoggettabili a requisizione.


                  [E] La Corte, con la sentenza n. 327 del 2003, affronta l’impugna-
               tiva proposta dallo Stato avverso la legge della Regione Marche 11
               dicembre 2001, n. 32, concernente il “Sistema regionale di protezione
               civile”, per ritenuta violazione dei principi fondamentali della legisla-
               zione statale.
                  Per risolvere le questioni sollevate, la Corte considera i principi fon-
               damentali della materia rinvenibili nel sistema della vigente legislazione;
               ed a tale scopo rileva che, con l’istituzione del Servizio nazionale della
               protezione civile (legge n. 225 del 1992), il legislatore statale ha rinun-
               ciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a
               carattere policentrico, prevedendo tre diverse tipologie di “eventi”:
               eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministra-
               zioni competenti in via ordinaria; eventi che comportano l’intervento
               coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
               calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensio-
               ne, richiedono mezzi e poteri straordinari.
                  Con la successiva legislazione in materia di protezione civile (artt.
               107-109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e decreto-legge
               7 settembre 2001, n. 343), le attività di previsione e prevenzione delle
               ipotesi di rischio sono state affidate alla competenza regionale, senza
               distinzione tra le diverse tipologie di eventi calamitosi [art. 108, comma
               1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998]. Alle Province ed ai Comuni è
               stata affidata l’attuazione dei programmi regionali.
          A
          n
          n
                  Le Regioni, nell’esercizio delle attività di previsione e prevenzione,
               in ossequio ai principi di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza,
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