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Mario Bellocci
loro emanazione “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico”. Pertanto, il potere derogatorio da essa previsto non può
estendersi a materie (come la tutela dell’ordine pubblico) estranee alle
competenze provinciali.
Parimenti infondata è l’impugnativa della disposizione che conferi-
sce al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili ed
immobili: la formulazione della norma non rivela alcun elemento che
ne giustifichi un’interpretazione tanto estensiva da far ritenere i beni
dello Stato inclusi fra quelli assoggettabili a requisizione.
[E] La Corte, con la sentenza n. 327 del 2003, affronta l’impugna-
tiva proposta dallo Stato avverso la legge della Regione Marche 11
dicembre 2001, n. 32, concernente il “Sistema regionale di protezione
civile”, per ritenuta violazione dei principi fondamentali della legisla-
zione statale.
Per risolvere le questioni sollevate, la Corte considera i principi fon-
damentali della materia rinvenibili nel sistema della vigente legislazione;
ed a tale scopo rileva che, con l’istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile (legge n. 225 del 1992), il legislatore statale ha rinun-
ciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a
carattere policentrico, prevedendo tre diverse tipologie di “eventi”:
eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministra-
zioni competenti in via ordinaria; eventi che comportano l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensio-
ne, richiedono mezzi e poteri straordinari.
Con la successiva legislazione in materia di protezione civile (artt.
107-109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343), le attività di previsione e prevenzione delle
ipotesi di rischio sono state affidate alla competenza regionale, senza
distinzione tra le diverse tipologie di eventi calamitosi [art. 108, comma
1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998]. Alle Province ed ai Comuni è
stata affidata l’attuazione dei programmi regionali.
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Le Regioni, nell’esercizio delle attività di previsione e prevenzione,
in ossequio ai principi di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza,
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