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Mario Bellocci
Province autonome dallo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige e dalle relative norme di attuazione.
Al riguardo, la Corte - dopo aver richiamato la disciplina comunita-
ria, incentrata sulla necessità che in materia ambientale sia assicurato
“un elevato livello di tutela” ispirata ai principî “della precauzione e del-
l’azione preventiva”, prevedendo allo scopo un articolato sistema di
controlli, nel cui ambito sono imposti agli Stati membri incisivi obbli-
ghi di vigilanza, volti a prevenire i pericoli di incidenti rilevanti negli
impianti qualificati come pericolosi - sottolinea che il decreto di rece-
pimento della direttiva comunitaria subordina (ai sensi dell’art. 72 del
d.lgs n. 112 del 1998) il trasferimento delle competenze alle regioni alla
adozione delle specifiche normative regionali volte a “garantire la sicu-
rezza del territorio e della popolazione”, alla attivazione dell’Agenzia
regionale protezione ambiente e, infine, al raggiungimento di un accor-
do di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per
lo svolgimento delle funzioni.
In attesa di questo trasferimento, le ispezioni relative agli stabilimen-
ti a maggior incidenza di rischio sono disposte dal Ministero dell’am-
biente; le ispezioni sono svincolate da qualsiasi cadenza periodica e
possono svolgersi in tutti gli stabilimenti a rischio di incidenti (e cioè
sia in quelli soggetti ex art. 8 all’obbligo del rapporto di sicurezza sia in
quelli tenuti soltanto, ai sensi dell’art. 7, ad una politica di prevenzione
comprensiva di un sistema di gestione della sicurezza).
Sulla base di tali premesse, la Corte ricorda che la disciplina degli
incidenti a rischio rilevante, pur riconducibile alla “tutela dell’ambien-
te” di esclusiva spettanza dello Stato, può incidere anche su oggetti ed
interessi di competenza concorrente delle Regioni, e dunque consente
interventi regionali nell’ambito dei principî fondamentali della legisla-
zione statale in materia. Peraltro, prosegue la Corte, ove si consideri la
centralità delle verifiche ispettive nella disciplina dei controlli sui rischi
di incidenti rilevanti, tali da consentire “un esame pianificato e sistema-
tico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati” nei diversi
stabilimenti, adeguato alle peculiarità di ciascuno di essi, secondo crite-
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ri di sicurezza comuni (art. 18 direttiva 96/82/CE), deve riconoscersi
che rientra nella ratio di una effettiva tutela dell’ambiente riservare allo
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