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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            Trento - che pure aveva proceduto all’attività di ricognizione dei siti di
            habitat naturali in attuazione del progetto Bioitaly e ne aveva trasmesso
            i risultati al Ministero - abbia mai provveduto ad individuare, mediante
            apposita delibera della Giunta, i siti da proporre alla Commissione
            europea. E ciò, nonostante che tra il momento della ultimazione del-
            l’attività di ricognizione e la adozione del decreto ministeriale censura-
            to sia intercorso un notevole lasso di tempo, durante il quale le posizio-
            ni della Provincia e del Ministero hanno avuto ampio modo di risulta-
            re reciprocamente ben note.
               Il Ministero dell’ambiente ha introdotto nell’elenco allegato al d.m.
            3 aprile 2000 anche le aree ricadenti nel territorio della Provincia di
            Trento. Tali aree non sono state individuate dal Ministero in modo uni-
            laterale, malgrado la mancata approvazione da parte della Giunta pro-
            vinciale dell’elenco delle aree, poiché sono state riportate nel decreto
            censurato e trasmesse alla Commissione europea le aree precedente-
            mente individuate dagli organi tecnici della Provincia nell’ambito del-
            l’attività di ricognizione scientifica da essi svolta in attuazione del pro-
            getto Bioitaly.
               Inoltre, nessuna efficacia preclusiva all’ulteriore esercizio del potere
            di individuazione dei siti rilevanti da parte della Giunta provinciale può
            riconoscersi al decreto ministeriale censurato, il quale si limita a rende-
            re pubblico l’elenco dei siti di importanza comunitaria individuati e
            proposti. Infatti, alla stregua del nostro ordinamento, la stessa trasmis-
            sione alla Commissione europea dei siti di importanza comunitaria
            effettuata dal Ministero, non preclude, di per sé, alla Provincia l’adozio-
            ne di una propria decisione nelle more del completamento del proce-
            dimento comunitario.
               Dunque, gli atti ministeriali non risultano idonei ad incidere sulle
            rivendicate attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento, non
            avendo determinato alcuna lesione delle potestà di quest’ultima. Da ciò
            consegue una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse a
            ricorrere.
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            3.2. La protezione dell’ambiente da eventi dannosi                           oI-n
               Tra le cinque pronunce che hanno riguardato, direttamente o indi-         n
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                                                                        SILVÆ          27
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