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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Trento - che pure aveva proceduto all’attività di ricognizione dei siti di
habitat naturali in attuazione del progetto Bioitaly e ne aveva trasmesso
i risultati al Ministero - abbia mai provveduto ad individuare, mediante
apposita delibera della Giunta, i siti da proporre alla Commissione
europea. E ciò, nonostante che tra il momento della ultimazione del-
l’attività di ricognizione e la adozione del decreto ministeriale censura-
to sia intercorso un notevole lasso di tempo, durante il quale le posizio-
ni della Provincia e del Ministero hanno avuto ampio modo di risulta-
re reciprocamente ben note.
Il Ministero dell’ambiente ha introdotto nell’elenco allegato al d.m.
3 aprile 2000 anche le aree ricadenti nel territorio della Provincia di
Trento. Tali aree non sono state individuate dal Ministero in modo uni-
laterale, malgrado la mancata approvazione da parte della Giunta pro-
vinciale dell’elenco delle aree, poiché sono state riportate nel decreto
censurato e trasmesse alla Commissione europea le aree precedente-
mente individuate dagli organi tecnici della Provincia nell’ambito del-
l’attività di ricognizione scientifica da essi svolta in attuazione del pro-
getto Bioitaly.
Inoltre, nessuna efficacia preclusiva all’ulteriore esercizio del potere
di individuazione dei siti rilevanti da parte della Giunta provinciale può
riconoscersi al decreto ministeriale censurato, il quale si limita a rende-
re pubblico l’elenco dei siti di importanza comunitaria individuati e
proposti. Infatti, alla stregua del nostro ordinamento, la stessa trasmis-
sione alla Commissione europea dei siti di importanza comunitaria
effettuata dal Ministero, non preclude, di per sé, alla Provincia l’adozio-
ne di una propria decisione nelle more del completamento del proce-
dimento comunitario.
Dunque, gli atti ministeriali non risultano idonei ad incidere sulle
rivendicate attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento, non
avendo determinato alcuna lesione delle potestà di quest’ultima. Da ciò
consegue una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse a
ricorrere.
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3.2. La protezione dell’ambiente da eventi dannosi oI-n
Tra le cinque pronunce che hanno riguardato, direttamente o indi- n
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