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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            tenze n. 272 del 1996 e n. 1002 del 1988).
               Per quanto attiene alla disciplina statale che delimita il periodo vena-
            torio, essa va ascritta al novero delle misure indispensabili per assicura-
            re la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando
            in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vin-
            colante anche per le Regioni speciali e le Province autonome (sentenza
            n. 323 del 1998). Anche in questo caso, dunque, alle disposizioni legi-
            slative statali può essere riconosciuto il carattere di norme fondamen-
            tali delle riforme economico-sociali, data la stretta connessione con le
            norme che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio.
            Peraltro, la disciplina statale che delimita il periodo venatorio si inseri-
            sce in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla
            tutela della fauna che intende garantire il sistema ecologico nel suo
            complesso, proponendosi come “standard di tutela uniforme che deve
            essere rispettato nell’intero territorio nazionale, ivi compreso quello
            delle Regioni a statuto speciale” (sentenza n. 536 del 2002).
               Quanto all’omessa previsione, da parte della legge provinciale di
            Trento, della obbligatorietà del parere dell’INFS, richiesto dal comma
            4 dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992, la Corte sottolinea che la man-
            canza di tale intervento “viene a violare una prescrizione di grande
            riforma economico-sociale” (sentenza n. 4 del 2000). Il parere
            dell’INFS, ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in
            materia, qualificato dall’art. 7 della legge n. 157 del 1992 come “orga-
            no scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e
            le province”, appare indispensabile per la formazione di un atto nel
            quale deve essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme che
            devono valere nell’intero territorio nazionale. A tale fine non può rite-
            nersi sufficiente il parere espresso da un organo locale, pur dotato di
            competenza tecnica, quale l’Osservatorio faunistico provinciale.
            Pertanto, l’omessa previsione dell’obbligatorietà del parere dell’INFS
            nella fase preparatoria dei provvedimenti relativi alla regolazione della
            caccia è di per sé lesiva di una prescrizione di grande riforma economi-
            co-sociale.                                                                  .3
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               [E] La sentenza n. 222 del 2003 ha ad oggetto la protezione della         n
                                                                                         n
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