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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            guardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all’elen-
            cazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei
            limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvi-
            venza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure
            va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli
            obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio”.
               La legge regionale impugnata ha inciso proprio su questo nucleo
            minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando la chiusu-
            ra della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale.
            L’estensione del periodo venatorio costituisce una deroga rispetto alla
            previsione legislativa statale, non giustificata da alcun elemento peculia-
            re del territorio sardo, anche in considerazione del fatto che l’Istituto
            nazionale per la fauna selvatica ha espresso in proposito una valutazio-
            ne negativa. Né essa può farsi rientrare tra le deroghe al regime di pro-
            tezione della fauna selvatica che la direttiva 79/409/CEE, concernen-
            te la conservazione degli uccelli selvatici, consente all’art. 9 solo per le
            finalità ivi indicate, rivolte alla salvaguardia di interessi generali (senten-
            za n. 168 del 1999), fra le quali non possono essere comprese quelle
            perseguite dalla legge regionale impugnata.
               La deroga stabilita dalla Regione Sardegna non trova alcuna giustifi-
            cazione nemmeno nella normativa comunitaria e internazionale in
            materia di protezione della fauna selvatica che, anche se non prevedo-
            no termini inderogabili per l’esercizio dell’attività venatoria, si prefig-
            gono primariamente l’obiettivo di garantire la conservazione di tutte le
            specie di uccelli viventi allo stato selvatico che devono essere protette
            dalle legislazioni nazionali.
               La impostazione seguita trova conferma nelle sentenze emesse dalla
            Corte di giustizia delle Comunità europee, che hanno ribadito che, per
            quanto riguarda lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia,
            “le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva sugli uccelli a
            fissare siffatte date scaglionate in ragione delle specie di uccelli, a meno
            che lo Stato membro interessato possa fornire la prova, avallata da dati
            tecnico-scientifici appropriati a ciascun caso specifico, che uno scaglio-   .3
            namento delle date di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla pro-    oI-n
            tezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento pos-     n
                                                                                         n
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