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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
dell’ambiente non può ritenersi propriamente una “materia”, essendo
invece un “valore” costituzionalmente protetto che non esclude la tito-
larità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (gover-
no del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costi-
tuzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di
quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero
territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regio-
nali ex art. 117 della Costituzione.
Entro questa cornice, la Corte verifica se l’art. 117, secondo comma,
della Costituzione, sia applicabile o meno alla Regione Sardegna, in
quanto Regione a statuto speciale, tenuto anche conto della clausola
della immediata applicazione alle regioni speciali delle parti della legge
costituzionale n. 3 del 2001 che prevedano forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Sul punto, osserva la Corte, lo statuto speciale della Regione
Sardegna attribuisce la materia caccia alla competenza primaria della
regione, prevedendo limiti specifici, quali il rispetto dei “principi dell’or-
dinamento giuridico della Repubblica”, delle “norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica”, nonché degli “obblighi
internazionali” (art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la
Sardegna). La previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma
si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole
all’autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
non implica però che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale
alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora
spettante in forza del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione
alla potestà esclusiva statale, la Regione speciale possa disciplinare la
materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osserva-
re i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui
quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi internazionali e delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
Le affermazioni contenute nelle sentenze numeri 407 e 536 del 2002
hanno improntato tutta la giurisprudenza successiva, in cui si è posto .3
l’accento ora sulla “trasversalità” della tutela dell’ambiente rispetto alle oI-n
materie (in senso proprio) contemplate nell’art. 117 (ad es., sentenze n
n
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