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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            dell’ambiente non può ritenersi propriamente una “materia”, essendo
            invece un “valore” costituzionalmente protetto che non esclude la tito-
            larità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (gover-
            no del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costi-
            tuzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di
            quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero
            territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regio-
            nali ex art. 117 della Costituzione.
               Entro questa cornice, la Corte verifica se l’art. 117, secondo comma,
            della Costituzione, sia applicabile o meno alla Regione Sardegna, in
            quanto Regione a statuto speciale, tenuto anche conto della clausola
            della immediata applicazione alle regioni speciali delle parti della legge
            costituzionale n. 3 del 2001 che prevedano forme di autonomia più
            ampie rispetto a quelle già attribuite.
               Sul punto, osserva la Corte, lo statuto speciale della Regione
            Sardegna attribuisce la materia caccia alla competenza primaria della
            regione, prevedendo limiti specifici, quali il rispetto dei “principi dell’or-
            dinamento giuridico della Repubblica”, delle “norme fondamentali delle
            riforme economico-sociali della Repubblica”, nonché degli “obblighi
            internazionali” (art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la
            Sardegna). La previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma
            si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole
            all’autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
            non implica però che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale
            alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora
            spettante in forza del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione
            alla potestà esclusiva statale, la Regione speciale possa disciplinare la
            materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osserva-
            re i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui
            quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi internazionali e delle
            norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
               Le affermazioni contenute nelle sentenze numeri 407 e 536 del 2002
            hanno improntato tutta la giurisprudenza successiva, in cui si è posto       .3
            l’accento ora sulla “trasversalità” della tutela dell’ambiente rispetto alle  oI-n
            materie (in senso proprio) contemplate nell’art. 117 (ad es., sentenze       n
                                                                                         n
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