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Mario Bellocci
nuovo quadro costituzionale ed alle peculiarità dello stesso.
L’avvertita opportunità di armonizzare l’obiettivo di un confronto
tra “ieri” ed “oggi” e quello di un approfondimento relativo all’attuali-
tà consiglia di impostare la presente rassegna nel senso di dare un più
ampio spazio alle decisioni pronunziate a partire dal 2002 (la prima
sentenza di cui tener conto ai presenti fini è costituita dalla n. 407 del
2002), facendo però precedere alcuni cenni sullo “stato dell’arte giuri-
sprudenziale” su cui l’opera del legislatore costituzionale si è inserita.
Questo schema espositivo verrà applicato principalmente alle affer-
mazioni di ordine generale rese in chiave definitoria della “materia”
ambientale (l’uso delle virgolette apparirà d’uopo al lettore nel prosie-
guo dello scritto); anche successivamente, nell’analisi dei singoli profili
che sono venuti in precipua considerazione nella giurisprudenza costi-
tuzionale, si avrà peraltro cura di evidenziare i collegamenti con le deci-
sioni anteriori al 2001.
2. La “materia” ambientale
La nozione di ambiente entra a far parte del testo costituzionale sol-
tanto nel 2001, quando il nuovo art. 117, secondo comma, lettera s),
stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela del-
l’ambiente [e] dell’ecosistema”, mentre il terzo comma del medesimo
articolo colloca tra gli ambiti di competenza concorrente tra Stato e
Regioni la “valorizzazione dei beni […] ambientali”.
Anche anteriormente alla riforma, all’ambiente era stato comunque
riconosciuto (e precipuamente dalla Corte costituzionale) uno “statuto
costituzionale”, soprattutto in virtù dell’art. 9, secondo comma, ai sensi
del quale la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”, e dell’art. 32, che nel sancire il diritto alla salu-
te si declina anche come diritto all’ambiente salubre.
Si segnala, a tal proposito, la sentenza n. 641 del 1987, la quale, nel-
l’enucleare i parametri costituzionali di riferimento, delinea anche la
concezione dell’ambiente, che sarà poi costantemente confermata,
come “bene unitario” e come “valore primario ed assoluto”: il fatto che
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l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, non fa
venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unita-
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