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Mario Bellocci
carsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell’am-
biente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di
competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al
contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi
e competenze. La Corte ha sottolineato, in particolare, che dalla sua
giurisprudenza pregressa è agevole ricavare una configurazione del-
l’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto
tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si
manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali,
spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze
meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (cfr., da
ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del
1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della
Costituzione inducono, d’altra parte, a considerare che l’intento del
legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di
fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza
peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di
interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
In definitiva, riguardo alla protezione dell’ambiente non si è inteso eli-
minare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi
regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie
competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario
definite dallo Stato (nella fattispecie concreta, si è evidenziato - con
argomentazione poi integralmente ripresa nella sentenza n. 135 del
2005 - come la disciplina sulle attività a rischio rilevante, incidendo su
una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva
dello Stato, ma in parte anche di competenza concorrente delle
Regioni, consenta “una serie di interventi regionali nell’ambito, ovvia-
mente, dei principî fondamentali della legislazione statale in materia”).
Questo primo intervento definitorio è stato ripreso e, per certi versi,
completato dalla sentenza n. 536 del 2002. In essa si precisa che l’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigen-
za unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosiste-
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ma, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano
pregiudicare gli equilibri ambientali. Riafferma la Corte che la tutela
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