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Mario Bellocci


               carsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell’am-
               biente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di
               competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al
               contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi
               e competenze. La Corte ha sottolineato, in particolare, che dalla sua
               giurisprudenza pregressa è agevole ricavare una configurazione del-
               l’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto
               tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si
               manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali,
               spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze
               meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (cfr., da
               ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del
               1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della
               Costituzione inducono, d’altra parte, a considerare che l’intento del
               legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di
               fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza
               peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di
               interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
               In definitiva, riguardo alla protezione dell’ambiente non si è inteso eli-
               minare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi
               regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie
               competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario
               definite dallo Stato (nella fattispecie concreta, si è evidenziato - con
               argomentazione poi integralmente ripresa nella sentenza n. 135 del
               2005 - come la disciplina sulle attività a rischio rilevante, incidendo su
               una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva
               dello Stato, ma in parte anche di competenza concorrente delle
               Regioni, consenta “una serie di interventi regionali nell’ambito, ovvia-
               mente, dei principî fondamentali della legislazione statale in materia”).
                  Questo primo intervento definitorio è stato ripreso e, per certi versi,
               completato dalla sentenza n. 536 del 2002. In essa si precisa che l’art.
               117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigen-
               za unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosiste-
          A
          n
          n
               ma, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano
               pregiudicare gli equilibri ambientali. Riafferma la Corte che la tutela
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