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Mario Bellocci


               decisioni che hanno ad oggetto la protezione della fauna. Quattro di
               esse [A-D] si ricollegano alla disciplina dell’attività venatoria, mentre
               una quinta [E] concerne una disciplina regionale dettata per gli anima-
               li “esotici”, precipuamente diretta al perseguimento di obiettivi di tute-
               la igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria. Nell’ambito della prote-
               zione della fauna, può annoverarsi anche una ulteriore sentenza [F],
               relativa all’attuazione della direttiva comunitaria tesa a salvaguardare la
               biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché
               della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo.


                  [A] La prima decisione che ha avuto precipuamente ad oggetto il
               contemperamento tra le esigenze di protezione della fauna e l’attività
               venatoria è costituita dalla sentenza n. 536 del 2002.
                  La Corte, sulla base delle articolate affermazioni giurisprudenziali di
               cui al par. 2, volte a configurare la nozione e l’ambito applicativo della
               “tutela dell’ambiente”, dichiara la incostituzionalità di diverse leggi
               regionali, che, in deroga alla legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157
               (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venato-
               rio), estendono il periodo venatorio per alcune specie cacciabili.
                  Ad avviso della Corte, la disciplina statale rivolta alla tutela dell’am-
               biente e dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata
               alla potestà legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a
               garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di
               limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riser-
               vati alla competenza esclusiva dello Stato. Entro questi limiti, la disci-
               plina statale deve essere applicata anche nella Regione Sardegna, fermo
               restando che altri aspetti connessi alla regolamentazione dell’esercizio
               venatorio rientrano nella competenza di quest’ultima.
                  Precisa la Corte che la delimitazione temporale del prelievo venato-
               rio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicu-
               rare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e rispon-
               de all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per il cui sod-
               disfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s), ritiene necessario
          A
          n
          n
               l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Come già
               affermato (sentenza n. 323 del 1998), vi è un “nucleo minimo di salva-
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