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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            richiamata decisione, la quale si completa con la “considerazione del
            fatto che l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso in propo-
            sito una valutazione negativa”. Eventuali deroghe agli standards minimi
            di tutela fissati nella legislazione statale attuativa della normativa comu-
            nitaria in materia possono essere disciplinate, quindi, solo per la salva-
            guardia degli interessi generali indicati nell’art. 9 della direttiva
            79/409/CEE, ed esclusivamente sulla base di una normativa nazionale
            idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adegua-
            to livello di salvaguardia (sentenze n. 169 e n. 168 del 1999). Ipotesi,
            questa, che non ricorre nel caso di specie.


               [C] Analogamente a quanto stabilito nelle decisioni di cui sopra, fon-
            data è anche la questione - risolta con la sentenza n. 311 del 2003 -
            relativa alla legge della Regione Campania nella parte in cui proroga al
            “28 febbraio” l’originario termine del “31 gennaio” per l’esercizio della
            caccia di diverse specie: la Corte ribadisce che prorogare la stagione
            venatoria oltre i termini previsti dalla legge statale equivale ad incidere
            sul nucleo minimo - comprensivo anche delle modalità di caccia - di
            salvaguardia della fauna selvatica, violando così uno standard di tutela
            uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato
            alla competenza esclusiva dello Stato.


               [D] La sentenza n. 227 del 2003, per quanto avente ad oggetto una
            disciplina analoga a quelle già menzionate, presenta una motivazione
            più articolata, in conseguenza della pluralità delle problematiche inclu-
            se nel thema decidendum.
               La Corte risolve una questione di legittimità costituzionale sollevata
            in via incidentale avverso la legge della Provincia autonoma di Trento
            9 dicembre 1991, n. 24, come sostituita dalla legge provinciale 23 feb-
            braio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e
            periodi venatori più ampi di quelli previsti dall’art. 18 della legge 11
            febbraio 1992, n. 157 e nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà
            del parere dell’INFS, preliminare all’adozione di provvedimenti sulla        .3
            regolazione della caccia.                                                    oI-n
               La Provincia di Trento sostiene che la norma di attuazione dello sta-     n
                                                                                         n
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