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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
richiamata decisione, la quale si completa con la “considerazione del
fatto che l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso in propo-
sito una valutazione negativa”. Eventuali deroghe agli standards minimi
di tutela fissati nella legislazione statale attuativa della normativa comu-
nitaria in materia possono essere disciplinate, quindi, solo per la salva-
guardia degli interessi generali indicati nell’art. 9 della direttiva
79/409/CEE, ed esclusivamente sulla base di una normativa nazionale
idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adegua-
to livello di salvaguardia (sentenze n. 169 e n. 168 del 1999). Ipotesi,
questa, che non ricorre nel caso di specie.
[C] Analogamente a quanto stabilito nelle decisioni di cui sopra, fon-
data è anche la questione - risolta con la sentenza n. 311 del 2003 -
relativa alla legge della Regione Campania nella parte in cui proroga al
“28 febbraio” l’originario termine del “31 gennaio” per l’esercizio della
caccia di diverse specie: la Corte ribadisce che prorogare la stagione
venatoria oltre i termini previsti dalla legge statale equivale ad incidere
sul nucleo minimo - comprensivo anche delle modalità di caccia - di
salvaguardia della fauna selvatica, violando così uno standard di tutela
uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato
alla competenza esclusiva dello Stato.
[D] La sentenza n. 227 del 2003, per quanto avente ad oggetto una
disciplina analoga a quelle già menzionate, presenta una motivazione
più articolata, in conseguenza della pluralità delle problematiche inclu-
se nel thema decidendum.
La Corte risolve una questione di legittimità costituzionale sollevata
in via incidentale avverso la legge della Provincia autonoma di Trento
9 dicembre 1991, n. 24, come sostituita dalla legge provinciale 23 feb-
braio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e
periodi venatori più ampi di quelli previsti dall’art. 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 e nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà
del parere dell’INFS, preliminare all’adozione di provvedimenti sulla .3
regolazione della caccia. oI-n
La Provincia di Trento sostiene che la norma di attuazione dello sta- n
n
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