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Mario Bellocci
nale. Al riguardo, osserva che la direttiva 92/43/CE, finalizzata “a sal-
vaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat natu-
rali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo”,
prevede la costituzione di una “rete ecologica europea coerente di zone
speciali di conservazione” e che, a tal fine, ogni Stato membro propo-
ne alla Commissione europea un elenco di siti degli habitat naturali e
delle specie locali tra quelli indicati nella direttiva. La Commissione,
d’accordo con ciascuno degli Stati, elabora un progetto di elenco dei
siti di importanza comunitaria che viene poi approvato. La direttiva
prevede anche che la Commissione, ove constati l’assenza di un sito
particolarmente significativo da un elenco nazionale, possa attivare una
procedura di concertazione con lo Stato interessato e, ove questa non
si risolva entro sei mesi, far decidere in materia il Consiglio dei ministri
della Unione europea.
Quando un sito è stato scelto dalla Commissione, esso è designato
dallo Stato interessato come zona speciale di conservazione entro il ter-
mine massimo di sei anni e, al momento in cui risulterà iscritto nel-
l’elenco approvato in sede comunitaria, sarà soggetto ad un particolare
regime di tutela; in base a tali previsioni, gli Stati membri sono tenuti
ad adottare le opportune misure atte ad evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie
presenti nel sito.
Il d.P.R. n. 357 del 1997, attuativo della direttiva, riserva alle Regioni
ed alle Province autonome il compito di individuare, “con proprio pro-
cedimento”, i siti in cui si trovano gli habitat elencati in allegato al decre-
to stesso, mentre assegna al Ministero il compito di formulare alla
Commissione europea la proposta dei siti di importanza comunitaria.
Tale norma, ricorda la Corte, mira “esclusivamente a porre l’autorità di
governo nazionale in condizione di adempiere all’obbligo di comunica-
zione derivante dalla direttiva, senza che vi sia in essa alcun elemento da
cui arguire uno spostamento di competenze circa il diverso potere di
individuazione sostanziale dei siti da sottoporre a speciale protezione,
potere che rimane disciplinato dalle norme sui rapporti Stato-Regioni e
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Province autonome in materia ambientale” (sentenza n. 425 del 1999).
Tanto premesso, rileva la Corte, non risulta che la Provincia di
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