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Mario Bellocci


               nale. Al riguardo, osserva che la direttiva 92/43/CE, finalizzata “a sal-
               vaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat natu-
               rali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo”,
               prevede la costituzione di una “rete ecologica europea coerente di zone
               speciali di conservazione” e che, a tal fine, ogni Stato membro propo-
               ne alla Commissione europea un elenco di siti degli habitat naturali e
               delle specie locali tra quelli indicati nella direttiva. La Commissione,
               d’accordo con ciascuno degli Stati, elabora un progetto di elenco dei
               siti di importanza comunitaria che viene poi approvato. La direttiva
               prevede anche che la Commissione, ove constati l’assenza di un sito
               particolarmente significativo da un elenco nazionale, possa attivare una
               procedura di concertazione con lo Stato interessato e, ove questa non
               si risolva entro sei mesi, far decidere in materia il Consiglio dei ministri
               della Unione europea.
                  Quando un sito è stato scelto dalla Commissione, esso è designato
               dallo Stato interessato come zona speciale di conservazione entro il ter-
               mine massimo di sei anni e, al momento in cui risulterà iscritto nel-
               l’elenco approvato in sede comunitaria, sarà soggetto ad un particolare
               regime di tutela; in base a tali previsioni, gli Stati membri sono tenuti
               ad adottare le opportune misure atte ad evitare il degrado degli habitat
               naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie
               presenti nel sito.
                  Il d.P.R. n. 357 del 1997, attuativo della direttiva, riserva alle Regioni
               ed alle Province autonome il compito di individuare, “con proprio pro-
               cedimento”, i siti in cui si trovano gli habitat elencati in allegato al decre-
               to stesso, mentre assegna al Ministero il compito di formulare alla
               Commissione europea la proposta dei siti di importanza comunitaria.
               Tale norma, ricorda la Corte, mira “esclusivamente a porre l’autorità di
               governo nazionale in condizione di adempiere all’obbligo di comunica-
               zione derivante dalla direttiva, senza che vi sia in essa alcun elemento da
               cui arguire uno spostamento di competenze circa il diverso potere di
               individuazione sostanziale dei siti da sottoporre a speciale protezione,
               potere che rimane disciplinato dalle norme sui rapporti Stato-Regioni e
          A
          n
          n
               Province autonome in materia ambientale” (sentenza n. 425 del 1999).
                  Tanto premesso, rileva la Corte, non risulta che la Provincia di
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