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Mario Bellocci
rettamente, eventi dannosi per l’ambiente, possono distinguersi quelle
[A-C] concernenti la prevenzione di incidenti rilevanti, da quelle [D-E]
relative alla disciplina delle modalità attraverso cui fronteggiare eventi
dannosi verificatisi.
[A] La sentenza n. 407 del 2002 concerne la disciplina dettata da
una regione in merito alla prevenzione di incidenti rilevanti.
La Corte, nel corso dell’esame della legge della Regione Lombardia
23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di inci-
denti rilevanti negli stabilimenti industriali), conviene con lo Stato
ricorrente sulla esatta individuazione di uno dei parametri costituziona-
li evocati, che prevedono competenze esclusive statali (tutela dell’am-
biente); gli esiti interpretativi che ne derivano sono, però, ben diversi da
quelli esposti nel ricorso, tanta da condurre ad un rigetto delle questio-
ni sollevate.
Dopo avere argomentato sul coinvolgimento dello Stato e delle
Regioni, entrambe chiamate, a diverso titolo, a dettare norme a tutela
dell’ambiente (v. par. 2), la Corte ritiene che, nella fattispecie in esame,
dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore della pre-
venzione di incidenti rilevanti, emergano una pluralità di interessi costi-
tuzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in
via primaria alla tutela dell’ambiente. A questo proposito, ricorda che
nella direttiva 96/1982/CE si afferma, tra l’altro, che la prevenzione di
incidenti rilevanti è necessaria per limitare le loro “conseguenze per
l’uomo e per l’ambiente”, al fine di “tutelare la salute umana”, anche
attraverso l’adozione di particolari politiche in tema di destinazione e
utilizzazione dei suoli. Il decreto legislativo di recepimento n. 334 del
1999, definisce “incidente rilevante” l’evento che “dia luogo ad un peri-
colo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambien-
te”, cosicché si può fondatamente ritenere che il decreto in discorso
attenga, oltre che all’ambiente, anche alle materie, rientranti nella com-
petenza concorrente delle regioni, “tutela della salute” e “governo del
territorio”, cui fanno riferimento, in particolare, gli articoli del decreto,
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i quali prescrivono i vari adempimenti connessi all’edificazione e alla
localizzazione degli stabilimenti, nonché diverse forme di “controllo
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