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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            la protezione civile), nella parte in cui attribuisce al Centro operativo
            provinciale il compito di dirigere e coordinare l’attività di pronto inter-
            vento, non solo “dell’amministrazione provinciale, dei comuni e dei
            servizi antincendio e per la protezione civile”, ma anche dell’ammini-
            strazione “dello Stato”. A tale conclusione la Corte giunge una volta
            esaminata la ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le
            Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in
            tema di protezione civile regolata dalle norme di attuazione dello sta-
            tuto introdotte con il d.P.R. n. 381 del 1974, il cui art. 33 distingue gli
            eventi calamitosi cui le Province possono fare fronte con l’esercizio
            delle proprie competenze esclusive o delegate e quelli che trascendono
            tali capacità e impongono l’intervento sussidiario dello Stato. In riferi-
            mento alle situazioni di quest’ultimo tipo, il commissario del Governo
            provvede al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effet-
            tuati dagli organismi delle Regioni e delle province. La legge provincia-
            le impugnata è, quindi, in sintonia con tale quadro normativo nella
            parte in cui regola situazioni di pericolo che la Provincia può fronteg-
            giare esercitando le sue competenze e impiegando le risorse umane e
            materiali di cui dispone; essa viola, però, l’art. 87 dello statuto, che attri-
            buisce ad un organo statale (il commissario del Governo) il coordina-
            mento dell’attività degli uffici statali esistenti nella Regione. E, con par-
            ticolare riferimento alla materia della protezione civile, viola l’art. 35
            delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con il d.P.R.
            n. 381 del 1974, secondo cui spetta al commissario nominato dal
            Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di dichiarazione dello
            stato di catastrofe o di calamità naturale, provvedere al coordinamento
            degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.
               Non fondata risulta, invece, l’altra questione, concernente l’attribu-
            zione al Presidente della Provincia del potere di provvedere, per l’attua-
            zione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di cala-
            mità, a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative
            alle materie di competenza provinciale, nel rispetto dei principi genera-
            li dell’ordinamento giuridico. La norma impugnata, infatti, come si          .3
            desume dalla sua formulazione letterale, limita l’ambito delle ordinan-      oI-n
            ze in esame alle sole “materie di competenza provinciale” e prescrive la     n
                                                                                         n
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