Page 31 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 31

Mario Bellocci


               legge statale le attribuisce al prefetto. A tal fine, la Corte sottolinea che
               il d.lgs. n. 334 del 1999 dispone (all’art. 18) che la Regione disciplina, ai
               sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, l’esercizio delle competenze
               amministrative in materia di incidenti rilevanti, individuando, fra l’altro,
               le autorità titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti
               discendenti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l’adozio-
               ne degli stessi. È evidente, allora, che sia la stessa normativa statale a
               consentire interventi sulle competenze amministrative da parte della
               legge regionale, e che, pertanto, la norma impugnata non interferisca
               illegittimamente con la potestà legislativa statale là dove questa preve-
               de la competenza del prefetto (art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999).
                  In effetti, è lo stesso art. 20, ultimo comma, del d.lgs. n. 334 del 1999
               a porre come limite della sua vigenza l’attuazione dell’art. 72 del d.lgs.
               n. 112 del 1998, il quale conferisce alla Regione le competenze ammi-
               nistrative in materia - fra l’altro - di adozione di provvedimenti in tema
               di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, discendenti dall’istrutto-
               ria tecnica. L’attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, con
               l’art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza ammi-
               nistrativa ad essa conferita dall’art. 72 d.lgs. n. 112 del 1998, non solo
               non viola la potestà legislativa dello Stato (sentenza n. 259 del 2004),
               ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa
               legge statale, sia pure in attesa dell’accordo di programma previsto dalla
               norma statale. La normativa impugnata non è peraltro operante, come
               espressamente riconosce la legge regionale n. 26 del 2003 (art. 3,
               comma 3), dal momento che le funzioni provinciali relative alla valuta-
               zione del rapporto di sicurezza saranno esercitate solo ed a seguito del
               perfezionamento della procedura di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs.
               n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l’accordo di program-
               ma tra Stato e Regione in ordine alla verifica dei presupposti per lo
               svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione
               (v. sentenza n. 135 del 2005).


                  [D] Con la sentenza n. 321 del 2005, la Corte dichiara l’incostitu-
          A
          n
          n
               zionalità della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre
               2002, n. 15 (Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per
          oI-n
          .3
          32 SILVÆ
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36