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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Stato, non soltanto un potere di disciplina uniforme per tutto il territo-
rio nazionale, ma anche le potestà amministrative necessarie a garanti-
re l’adeguatezza degli standards di precauzione. In quest’ottica, si con-
clude, l’art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel
riconoscere la permanenza di un potere ispettivo generale in capo al
Ministero dell’ambiente, può ritenersi costituire norma fondamentale,
cui la provincia di Bolzano è tenuta ad adeguarsi secondo quanto
disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo in esame.
[C] Strettamente connessa con le affermazioni contenute nella sen-
tenza che precede è la sentenza n. 214 del 2005, che dichiara la non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei
confronti della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003,
n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostante pericolose), in quanto, disciplinando la predi-
sposizione di “piani di emergenza esterni”, relativamente agli stabili-
menti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli
effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la compe-
tenza alle Province, ciò che avrebbe violato la competenza esclusiva
statale in materia di tutela dell’ambiente.
La Corte dopo aver precisato la nozione e la valenza costituzionale
della “tutela dell’ambiente”, deduce che la disciplina dei piani di emer-
genza esterni, che riserva allo Stato il compito di fissare standards di
tutela uniformi sull’intero territorio nazionale (art. 20 del d.lgs. n. 334
del 1999), non esclude la compatibilità della competenza esclusiva dello
Stato con interventi specifici del legislatore regionale. Per quanto con-
cerne il tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determina-
te sostanze pericolose, la Corte rileva che l’art. 20, comma 1, del d.lgs.
n. 334 del 1999 prevede la predisposizione di piani di emergenza ester-
ni agli stabilimenti a cura del prefetto, d’intesa con le Regioni e gli enti
locali interessati, previa consultazione della popolazione, con lo scopo
di controllare e circoscrivere gli incidenti già avvenuti, limitare i danni,
informare la popolazione, risanare l’ambiente. .3
L’oggetto del contendere attiene a competenze amministrative, che oI-n
la legge regionale impugnata ha assegnato alla Provincia, mentre la n
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