Page 34 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 34

La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            devono tenere conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente
            del Consiglio dei ministri di intesa con le Regioni stesse e gli enti loca-
            li, nonché dell’attività consultiva e propositiva della Commissione
            nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e degli
            indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della protezio-
            ne civile. Per quanto riguarda la disciplina relativa all’emergenza, è stata
            prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordi-
            naria, qualora l’intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le
            capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali.
               Passando al merito delle questioni sollevate, la Corte non ritiene che
            le disposizioni riguardanti l’avvalimento da parte della Regione del
            Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la formulazione da parte della
            Regione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provin-
            ciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, nonché l’affi-
            damento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti violino
            l’art. 117, terzo comma, della Costituzione per il mancato richiamo da
            parte della legge regionale dei limiti contenuti nelle norme interposte,
            di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 del d.lgs. n. 112 del
            1998 (trattandosi di ipotesi che richiedono l’intervento coordinato di
            più enti o amministrazioni). Tale omissione di per sé non comporta, ad
            avviso della Corte, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché il
            mancato richiamo dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle
            norme interposte, non implica un’automatica espansione delle compe-
            tenze regionali, restando tali limiti vincolanti, e dovendosi piuttosto
            valutare in concreto se essi non siano violati dal contenuto normativo
            delle disposizioni impugnate.
               Immuni da vizi risultano anche le disposizioni che omettono di indi-
            care che le funzioni regionali per la previsione e la prevenzione delle
            varie ipotesi di rischio e la elaborazione di detti piani devono essere
            svolte “sulla base e nel rispetto degli indirizzi nazionali”, così come pre-
            visto dalla norma interposta di cui all’art. 108, comma 1, lettera a),
            numero 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Anche a tal
            riguardo, rileva la Corte, l’omissione non configura di per sé violazione    .3
            di norme costituzionali, dal momento che le disposizioni censurate non       oI-n
            escludono che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati        n
                                                                                         n
                                                                                         A
                                                                        SILVÆ          35
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39