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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
devono tenere conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente
del Consiglio dei ministri di intesa con le Regioni stesse e gli enti loca-
li, nonché dell’attività consultiva e propositiva della Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e degli
indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della protezio-
ne civile. Per quanto riguarda la disciplina relativa all’emergenza, è stata
prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordi-
naria, qualora l’intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le
capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali.
Passando al merito delle questioni sollevate, la Corte non ritiene che
le disposizioni riguardanti l’avvalimento da parte della Regione del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la formulazione da parte della
Regione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provin-
ciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, nonché l’affi-
damento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti violino
l’art. 117, terzo comma, della Costituzione per il mancato richiamo da
parte della legge regionale dei limiti contenuti nelle norme interposte,
di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 del d.lgs. n. 112 del
1998 (trattandosi di ipotesi che richiedono l’intervento coordinato di
più enti o amministrazioni). Tale omissione di per sé non comporta, ad
avviso della Corte, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché il
mancato richiamo dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle
norme interposte, non implica un’automatica espansione delle compe-
tenze regionali, restando tali limiti vincolanti, e dovendosi piuttosto
valutare in concreto se essi non siano violati dal contenuto normativo
delle disposizioni impugnate.
Immuni da vizi risultano anche le disposizioni che omettono di indi-
care che le funzioni regionali per la previsione e la prevenzione delle
varie ipotesi di rischio e la elaborazione di detti piani devono essere
svolte “sulla base e nel rispetto degli indirizzi nazionali”, così come pre-
visto dalla norma interposta di cui all’art. 108, comma 1, lettera a),
numero 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Anche a tal
riguardo, rileva la Corte, l’omissione non configura di per sé violazione .3
di norme costituzionali, dal momento che le disposizioni censurate non oI-n
escludono che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati n
n
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