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in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa
con le stesse Regioni e gli enti locali (art. 5, comma 2, del decreto-legge
n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
Parimenti, non risulta eccedere la competenza della Regione, e dun-
que ledere la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza, il
conferimento al Presidente della Giunta del potere di individuare le
strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze,
sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari
in caso di crisi determinata dalla imminenza o dal verificarsi di eventi
calamitosi. In effetti, il potere di ordinanza del Governo in materia di
protezione civile (art. 5 della legge n. 225 del 1992) riguarda le ipotesi
di eventi straordinari, mentre il potere di ordinanza del Presidente della
Giunta concerne gli eventi calamitosi che possono essere fronteggiati
con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordi-
naria [art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992]. Si tratta,
quindi, di due ipotesi diverse, la cui disciplina, per come strutturata,
esclude in radice la possibilità di una invasione di competenze.
La violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e delle
norme interposte contenute nella legge sul trattamento dei dati perso-
nali viene negata, infine, in merito alla disposizione regionale secondo
la quale le amministrazioni pubbliche, e quindi anche quelle statali,
sono tenute a fornire i dati in loro possesso alla struttura regionale di
protezione civile, senza indicare la tipologia dei dati stessi e senza alcun
riferimento al rispetto della legge n. 675 del 1996. La Corte evidenzia
come la mera acquisizione di elementi informativi non determini di per
sé lesione di attribuzioni (sentenza n. 412 del 1994); d’altra parte, appa-
re conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato fornisca
alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civi-
le, di cui sia in possesso.
3.3. I profili inerenti al governo del territorio
Sette pronunzie della Corte costituzionale fanno diretto riferimento
alla materia “governo del territorio”, di cui al terzo comma dell’art. 117
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della Costituzione. Sia pure in secondo piano, il tema dell’ambiente è,
comunque, in esse presente, per la sua intima connessione con il setto-
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