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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            128 della Costituzione.
               In via preliminare, la Corte osserva che la Regione Siciliana, benché
            disponga, in virtù dell’art. 14 del suo statuto speciale, di una competen-
            za legislativa esclusiva in tema di “tutela del paesaggio” e di “regime
            degli enti locali”, non ha disciplinato questo settore e continua, quindi,
            ad utilizzare la legislazione nazionale, che viene, appunto, impugnata in
            quanto posta a fondamento del decreto assessorile della Regione
            Siciliana di approvazione del Piano territoriale paesistico dell’arcipela-
            go delle isole Eolie.
               In realtà, sottolinea la Corte, il procedimento di elaborazione del
            Piano territoriale paesistico appare avviato nel 1993, ragion per cui la
            Regione Siciliana ha applicato le disposizioni statali all’epoca vigenti e,
            segnatamente, quelle relative alla partecipazione dei soggetti interessati
            al procedimento (tra cui, evidentemente, gli enti locali). L’iter di appro-
            vazione del Piano prevede la sua pubblicazione nell’albo dei Comuni
            interessati affinché “chiunque ne possa prendere visione” e far perveni-
            re le proprie osservazioni, esaminate le quali - ed all’esito delle eventua-
            li modifiche apportate - il Piano viene definitivamente approvato. Si
            tratta di stabilire, dunque, se queste forme di coinvolgimento degli Enti
            locali interessati siano sufficienti ad escludere il lamentato contrasto con
            i principi contenuti nello statuto della Regione Siciliana e nella
            Costituzione. Allo scopo la Corte premette alcune affermazioni di prin-
            cipio, ricordando, in relazione ai poteri urbanistici dei Comuni, come la
            legge nazionale, regionale o delle Province autonome possa modificar-
            ne le caratteristiche o l’estensione, ovvero subordinarli a preminenti
            interessi pubblici, alla condizione di non annullarli o comprimerli radi-
            calmente, garantendo adeguate forme di partecipazione dei Comuni
            interessati ai procedimenti che ne condizionano l’autonomia (sentenze
            n. 378/2000, n. 357/1998, n. 286/1997, n. 83/1997 e n. 61/1994).
               Con specifico riferimento ai piani paesistici regionali, la sentenza
            della Corte n. 378 del 2000 ha affermato che “la tutela del bene cultu-
            rale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesag-
            gio e dell’ambiente come espressione di principio fondamentale unita-        .3
            rio dell’ambito territoriale in cui si svolge la vita dell’uomo (sentenza n.  oI-n
            85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria.      n
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