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Mario Bellocci


               quanto riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal
               bilancio statale: in questo campo, fin d’ora lo Stato può e deve agire in
               conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, dispo-
               nendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, o, se del
               caso, passando attraverso il filtro dei programmi regionali, coinvolgen-
               do dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il
               riparto e la destinazione dei fondi, e rispettando altresì l’autonomia di
               spesa degli enti locali.


                  [D] Nel giudizio concluso con la  sentenza n. 362 del 2003,il
               comma 17 dell’art. 27 della legge n. 448 del 2001, concernente la misu-
               ra delle sanzioni pecuniarie determinate dalle Regioni per il ritardato o
               mancato versamento del contributo di costruzione, è impugnato dalla
               Regione Basilicata anzitutto in riferimento agli artt. 5, 114 e 117, terzo
               comma, della Costituzione, sotto il profilo che esso viola la potestà
               legislativa regionale in tema di edilizia. Al riguardo, premette la Corte
               che la norma in esame non può essere ritenuta espressione di una
               materia oggetto di competenza legislativa residuale della Regione, ai
               sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione: essa infatti incide
               sulla materia del “governo del territorio”, dal comma 3 del medesimo
               articolo attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato (per la
               determinazione dei principi fondamentali) e delle Regioni (per ogni
               altro aspetto della disciplina). Rileva ancora la Corte che di siffatta
               materia fa parte l’urbanistica, cui storicamente appartiene la disciplina
               dei titoli abilitativi ad edificare: “se si considera che altre materie o fun-
               zioni di competenza concorrente, quali porti e aeroporti civili, grandi
               reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzio-
               ne nazionale dell’energia, sono specificamente individuate nello stesso
               terzo comma dell’art. 117 Cost. e non rientrano quindi nel “governo
               del territorio”, appare del tutto implausibile che dalla competenza sta-
               tale di principio su questa materia siano stati estromessi aspetti così
               rilevanti, quali quelli connessi all’urbanistica, e che il “governo del ter-
               ritorio” sia stato ridotto “a poco più di un guscio vuoto” (sentenza n.
          A
          n
          n
               303 del 2003). Nella medesima prospettiva, anche l’ambito di materia
               costituito dall’edilizia va ricondotto al “governo del territorio”.
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