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Mario Bellocci


               no, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio.
                  Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alcune parti della
               nuova disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 impugnato
               sono ritenute contrastanti con gli artt. 117 e 118 Cost., per ciò che
               riguarda le Regioni ad autonomia ordinaria, nonché con gli artt. 4,
               numero 12, e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per ciò che
               riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia: ciò perché questa norma, in
               particolare, comprime l’autonomia legislativa delle Regioni, impedendo
               loro di fare scelte diverse da quelle del legislatore nazionale, ancorché
               nell’ambito dei principi legislativi da questo determinati.
                  L’individuazione di profili di sicura competenza statale nella discipli-
               na in esame, sia per la parte relativa agli aspetti penalistici sia per la
               parte relativa alla determinazione dei principi fondamentali sul gover-
               no del territorio, inducono la Corte ad una dichiarazione di illegittimi-
               tà costituzionale limitata a quelle disposizioni del testo legislativo che,
               in contraddizione con gli stessi enunciati dell’art. 32 (il comma 3 affer-
               ma che “le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto tito-
               lo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regio-
               nali”, mentre il comma 4 stabilisce che “sono in ogni caso fatte salve le
               competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
               di Trento e di Bolzano”), escludono il legislatore regionale da ambiti
               materiali che invece ad esso spettano, sulla base delle disposizioni costi-
               tuzionali e statutarie. Il riconoscimento in capo alle Regioni di adegua-
               ti poteri legislativi, da esercitare entro termini congrui, rafforza indiret-
               tamente anche il ruolo dei Comuni, dal momento che indubbiamente
               questi possono influire sul procedimento legislativo regionale in mate-
               ria, sia informalmente sia, in particolare, usufruendo dei vari strumen-
               ti di partecipazione previsti dagli statuti e dalla legislazione delle
               Regioni.
                  La declaratoria di incostituzionalità colpisce, in particolare, il comma
               26 dell’art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
               possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’am-
               missibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui
          A
          n
          n
               all’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003; il comma 25 dell’art. 32, nella
               parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26
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