Page 52 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 52
La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
torizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, “sentite le Regioni interessa-
te”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Peraltro, come rile-
vato dalla ricorrente, la legge n. 289 del 2002 contiene, all’art. 95,
comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autono-
mie speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti”.
La ricorrente, pur dichiarando di privilegiare una diversa soluzione
ermeneutica, solleva la questione di legittimità costituzionale per la
denegata ipotesi che la disciplina contenuta nel summenzionato art. 77,
comma 4, debba intendersi nel senso di portare alla competenza stata-
le autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla com-
petenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provincia-
li nell’ambito delle procedure di competenza statale.
Al riguardo, la Corte sottolinea che le disposizioni legislative statali
devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la
posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del
Trentino-Alto Adige (sentenze n. 406 del 2001, n. 170 del 2001, n. 520
del 2000), rilevando anche che, in difetto di indici contrari, l’esplicita
affermazione della salvezza delle competenze provinciali si risolve nel-
l’implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autono-
me, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione
(sentenza n. 228 del 2003).
Nella specie, appare agevole ricavare una interpretazione rispettosa
della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza
di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome e in presenza della richiamata clau-
sola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali conte-
nuta nell’art. 95, comma 2. La disposizione impugnata non può pertan-
to intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizza-
zioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza pro- .3
vinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell’ambi- oI-n
to delle procedure di competenza statale. n
n
A
SILVÆ 53