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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            tate tramite regolamento del Parco. Né si può convenire - in presenza
            della perentorietà dell’enunciazione contenuta nell’art. 11, comma 3, let-
            tera b), della legge n. 394 del 1991, secondo cui “sono vietati l’apertura
            e l’esercizio di cave” - con la interpretazione secondo la quale il divieto
            di svolgere attività di cava nelle aree protette si riferisce all’apertura di
            nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessio-
            ne o dismesse senza che sia stata attuata la riambientazione del relativo
            sito. Parimenti infondata è poi la tesi regionale per la quale gli interven-
            ti di ampliamento sarebbero limitati a quelli destinati alla estrazione di
            pietre ornamentali, poiché non sono ammissibili deroghe in peggio alla
            protezione dell’ambiente, senza che si possa distinguere tra “piccole
            deroghe” (tollerate) e “grandi deroghe” (non tollerate).
               La questione non è, invece, fondata per quanto riguarda i parchi
            regionali.
               Con riferimento alle aree naturali protette regionali, l’art. 22 della
            legge n. 394 del 1991 dispone che l’adozione di regolamenti delle aree
            protette, secondo i criteri stabiliti con legge regionale, rientra fra i princi-
            pî fondamentali per la disciplina di tali aree. La legge regionale impugna-
            ta stabilisce in linea di principio il divieto di condurre cave nei parchi
            regionali, in conformità all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, e prevede,
            in alcune ipotesi ben circoscritte, la possibilità di deroghe a tale divieto.
               La legge regionale ha, secondo il dettato dell’art. 22 della legge n.
            394 del 1991, semplicemente riprodotto i principî fondamentali per la
            disciplina delle aree protette, in conformità a quanto disposto dall’art.
            11 suddetto. Il parco regionale, sottolinea la Corte, è tipica espressione
            dell’autonomia regionale e, a questo proposito, l’art. 23 della legge n.
            394 del 1991 stabilisce che il Parco regionale è istituito con legge regio-
            nale e determina i principî del regolamento. Il regolamento può anche
            non essere adottato (art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991), di
            talché, in sua mancanza, la disciplina delle attività di cava non può che
            essere quella regionale, poiché altrimenti il Parco regionale non potreb-
            be usufruire di deroghe al divieto di istituire cave nei parchi (dovendo-
            si fare applicazione dell’art. 11 della legge n. 394 del 1991, che vieta le  .3
            cave nel Parco salvo diversa previsione regolamentare).                      oI-n
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