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Mario Bellocci
dopo aver ricordato che, nel settore della tutela dell’ambiente, la com-
petenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi speci-
fici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze,
fa presente che per alcune delle attività per le quali l’art. 35 prevede la
necessità di una autorizzazione, è intervenuto l’art. 21 della legge 31
luglio 2002, n. 179, secondo cui “per gli interventi di ripascimento della
fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali
marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimen-
to poste in ambito costiero”, l’autorità competente per l’istruttoria e il
rilascio dell’autorizzazione di cui al citato articolo 35 è la Regione.
La norma regionale impugnata, prosegue la Corte, attribuisce alle
Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alle
seguenti attività: “a) immersione in mare da strutture ubicate nelle
acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1.
materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei
emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine
di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocui-
tà; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di
strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui
alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movi-
mentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e con-
dotte non avente carattere internazionale”.
Dal confronto fra la norma regionale impugnata e l’art. 21 della legge
n. 179 del 2002 emerge che la prima è sostanzialmente riproduttiva della
seconda, con l’eccezione delle previsioni di cui alle lettere a) e d).
La prima previsione, peraltro, non presenta alcun carattere di novi-
tà, dovendosi ritenere meramente esplicativa di quelle attività che il
richiamato art. 21 della legge n. 179 del 2002 ha attribuito alla compe-
tenza delle Regioni.
Per quanto attiene poi all’attività di cui alla lettera d), si rileva che già
l’art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999 aveva devo-
luto la movimentazione alla autorizzazione regionale.
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Pertanto, conclude la Corte, poiché la competenza a rilasciare le
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività previste dalla legge
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