Page 59 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 59

Mario Bellocci


               dopo aver ricordato che, nel settore della tutela dell’ambiente, la com-
               petenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi speci-
               fici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze,
               fa presente che per alcune delle attività per le quali l’art. 35 prevede la
               necessità di una autorizzazione, è intervenuto l’art. 21 della legge 31
               luglio 2002, n. 179, secondo cui “per gli interventi di ripascimento della
               fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali
               marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di
               colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimen-
               to poste in ambito costiero”, l’autorità competente per l’istruttoria e il
               rilascio dell’autorizzazione di cui al citato articolo 35 è la Regione.
                  La norma regionale impugnata, prosegue la Corte, attribuisce alle
               Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alle
               seguenti attività: “a) immersione in mare da strutture ubicate nelle
               acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1.
               materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei
               emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine
               di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocui-
               tà; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di
               strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui
               alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movi-
               mentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e con-
               dotte non avente carattere internazionale”.
                  Dal confronto fra la norma regionale impugnata e l’art. 21 della legge
               n. 179 del 2002 emerge che la prima è sostanzialmente riproduttiva della
               seconda, con l’eccezione delle previsioni di cui alle lettere a) e d).
                  La prima previsione, peraltro, non presenta alcun carattere di novi-
               tà, dovendosi ritenere meramente esplicativa di quelle attività che il
               richiamato art. 21 della legge n. 179 del 2002 ha attribuito alla compe-
               tenza delle Regioni.
                  Per quanto attiene poi all’attività di cui alla lettera d), si rileva che già
               l’art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999 aveva devo-
               luto la movimentazione alla autorizzazione regionale.
          A
          n
          n
                  Pertanto, conclude la Corte, poiché la competenza a rilasciare le
               autorizzazioni per lo svolgimento delle attività previste dalla legge
          oI-n
          .3
          60 SILVÆ
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64