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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
di organismi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elabora-
zione dati non comporta, di per sé, la lesione delle attribuzioni costitu-
zionali delle Regioni (sentenze n. 412 e n. 356 del 1994), a maggior
ragione non viola quelle attribuzioni una disposizione che si limiti a
porre a carico delle Province la trasmissione di dati già rilevati nell’eser-
cizio dei compiti ad esse devoluti dalla legislazione in materia.
[B] Nella sentenza n. 335 del 2005 si dichiara l’incostituzionalità
dell’art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14
aprile 2004, n. 7, nella parte in cui rimette a deliberazione della Giunta
il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiu-
ti, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in mate-
ria di sistema tributario e contabile dello Stato. Motiva, al riguardo, la
Corte che l’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito
il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma
24), con devoluzione dello stesso alle Regioni (comma 27) ed ha stabi-
lito che l’ammontare dell’imposta è fissato, entro determinati limiti, con
legge della Regione. Tale tributo, sulla base della costante giurispruden-
za della Corte, è da considerarsi statale e non proprio della Regione,
senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle
Regioni, con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale,
si deve tuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui
tributi esistenti e regolati da leggi statali (cfr. sentenza n. 37 del 2004).
[C] Il giudizio concluso con la sentenza n. 378 del 2003 è origina-
to dal ricorso con il quale la Regione Emilia-Romagna, impugna l’art.
52, comma 14, della legge legge 28 dicembre 2001, n. 448, là dove si
dispone che “per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamen-
to del settore della ricostruzione dei pneumatici usati” le amministra-
zioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori dei servizi
pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, riservano,
nell’acquisto di pneumatici di ricambio per i loro autoveicoli, una quota .3
di pneumatici ricostruiti pari almeno al 20 per cento del totale”. oI-n
La norma viene denunciata in quanto la lesione arrecata all’autono- n
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