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Mario Bellocci
interessi di rilievo nazionale, lo stesso interesse alla salute in un ambito
più vasto, come accadrebbe se si ostacolasse la possibilità di smaltire
correttamente i rifiuti radioattivi.
Per le stesse ragioni riferite a proposito delle precedenti leggi regio-
nali, viene dichiarata la incostituzionalità della legge regionale della
Calabria.
Con la stessa sentenza n. 62 del 2005, la Corte esamina l’impugna-
tiva della Regione Basilicata avverso il decreto legge 14 novembre
2003, n. 314, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 dicem-
bre 2003, n. 368, dove si prevede che la sistemazione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei mate-
riali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle cen-
trali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del
combustibile, sia effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai
soli rifiuti di III categoria, che costituisce “opera di difesa militare di
proprietà dello Stato”; e che il sito sia individuato entro un anno dal
Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 2, sentita l’appo-
sita Commissione tecnico-scientifica, e previa intesa in sede di confe-
renza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, ovvero, in mancanza
del raggiungimento dell’intesa entro il termine stabilito, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del
Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1).
La ricorrente lamenta la violazione delle competenze legislative della
Regione in materia di tutela della salute, protezione civile e governo del
territorio, nonché dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale col-
laborazione tra Stato e Regioni.
Con motivazione alquanto articolata, la Corte dichiara la questione
parzialmente fondata. Al riguardo, si osserva che la competenza stata-
le in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento
legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimen-
to dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti,
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ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra tutte le
garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della
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