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Mario Bellocci


               interessi di rilievo nazionale, lo stesso interesse alla salute in un ambito
               più vasto, come accadrebbe se si ostacolasse la possibilità di smaltire
               correttamente i rifiuti radioattivi.
                  Per le stesse ragioni riferite a proposito delle precedenti leggi regio-
               nali, viene dichiarata la incostituzionalità della legge regionale della
               Calabria.


                  Con la stessa sentenza n. 62 del 2005, la Corte esamina l’impugna-
               tiva della Regione Basilicata avverso il decreto legge 14 novembre
               2003, n. 314, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 dicem-
               bre 2003, n. 368, dove si prevede che la sistemazione in sicurezza dei
               rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei mate-
               riali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle cen-
               trali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del
               combustibile, sia effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai
               soli rifiuti di III categoria, che costituisce “opera di difesa militare di
               proprietà dello Stato”; e che il sito sia individuato entro un anno dal
               Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 2, sentita l’appo-
               sita Commissione tecnico-scientifica, e previa intesa in sede di confe-
               renza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, ovvero, in mancanza
               del raggiungimento dell’intesa entro il termine stabilito, con decreto
               del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del
               Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1).
                  La ricorrente lamenta la violazione delle competenze legislative della
               Regione in materia di tutela della salute, protezione civile e governo del
               territorio, nonché dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale col-
               laborazione tra Stato e Regioni.
                  Con motivazione alquanto articolata, la Corte dichiara la questione
               parzialmente fondata. Al riguardo, si osserva che la competenza stata-
               le in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma,
               lettera s), Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento
               legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimen-
               to dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti,
          A
          n
          n
               ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra tutte le
               garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della
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