Page 57 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 57

Mario Bellocci


                  [C] La sentenza n. 27 del 2004, resa in sede di conflitto di attribu-
               zione, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell’am-
               biente e della tutela del territorio, la nomina del Commissario straordi-
               nario dell’Ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia
               stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa per
               la nomina del Presidente dello stesso Ente e, per l’effetto, dispone l’an-
               nullamento del decreto del Ministro dell’ambiente 19 settembre 2002
               di nomina del Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale
               dell’Arcipelago Toscano.
                  Al riguardo, argomenta la Corte, nessuna disposizione prevede fra
               gli organi dell’Ente il Commissario straordinario, ma ciò non esclude il
               potere del Ministro dell’ambiente di nominarlo nell’esercizio della vigi-
               lanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale
               e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della
               legge n. 394 del 1991; ciò che costituisce attuazione del principio gene-
               rale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubbli-
               co al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria ammini-
               strazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti.
                  Tale potere non è tuttavia esercitabile liberamente.
                  Proprio per il fatto che alla nomina del Commissario si giunge in
               difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento del-
               l’intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità
               della nomina del primo è, quantomeno, l’avvio e la prosecuzione delle
               procedure per la nomina del secondo. Nella specie, non realizza la
               richiesta condizione di legittimità il rifiuto d’intesa sul nominativo pro-
               posto dal Ministro, seguito dalla mera richiesta d’incontro tra le parti,
               non seguita da alcuna altra attività. L’illegittimità della condotta dello
               Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straor-
               dinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana,
               ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell’intesa per la nomi-
               na del Presidente, che esige, là dove occorra, lo svolgimento di reiterate
               trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazio-
               ne tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di
          A
          n
          n
               un accordo e che sole legittimano la nomina del primo.
          oI-n
          .3
          58 SILVÆ
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62