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Mario Bellocci


               3.4. I parchi e le aree protette
                  Tre decisioni riguardano la disciplina dei parchi e delle aree protet-
               te, in ordine alle quali la Corte afferma importanti principi relativi [A]
               al procedimento di istituzione, [B] alle attività di cava all’interno delle
               aree e [C] alla nomina di un Commissario straordinario dell’Ente parco.


                  [A] Nella sentenza n. 422 del 2002, la Corte affronta la questione
               di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Abruzzo nei con-
               fronti dell’art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93
               (Disposizioni in campo ambientale), là dove stabilisce che “con decre-
               to del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’am-
               biente, d’intesa con la Regione interessata, è istituito il Parco nazionale
               ‘Costa teatina’”. Ritiene la Regione ricorrente che la norma denunciata,
               istitutiva del Parco nazionale per determinazione unilaterale dello Stato,
               comporti la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in par-
               ticolare sotto il profilo della mancata attivazione di una procedura di
               “leale cooperazione” con la Regione Abruzzo stessa, nel territorio della
               quale il Parco in questione è situato.
                  La Corte ritiene non fondata la questione, in quanto basata su
               un’inesatta valutazione dei termini normativi. La norma impugnata,
               infatti, non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione,
               bensì promuove un procedimento e, al tempo stesso, fornisce la base
               legale del provvedimento istitutivo del Parco. Come già affermato ripe-
               tutamente (v. ad esempio sentenze n. 175 del 1976 e n. 1031 del 1988),
               l’istituzione di parchi nazionali coinvolge varie competenze, sia dello
               Stato che delle Regioni, le quali si atteggiano differentemente nei diver-
               si momenti in cui la procedura di istituzione si svolge (decisione istitu-
               tiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazio-
               ne dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di
               enti o autorità di gestione, e così via), a seconda dell’incidenza delle
               relative determinazioni sulle competenze statali e regionali. Quando si
               abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente
               connesse, il principio di “leale collaborazione” - che proprio in materia
          A
          n
          n
               di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo
               campo privilegiato di applicazione - richiede la messa in opera di pro-
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