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Mario Bellocci
1985); primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplici-
tamente definito come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro
valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici” (in
questi termini, v. sentenza n. 151 del 1986). Siffatta affermazione rende
evidente che questa “primarietà” non legittima un primato assoluto in
una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la
necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei
concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche
amministrazioni; in altri termini, la “primarietà” degli interessi che
assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implica-
re l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali inte-
ressi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezio-
nalità delle scelte politiche o amministrative.
Il bilanciamento che nel caso di specie verrebbe in considerazione,
secondo le ricorrenti, è quello tra i valori tutelati in base all’art. 9 Cost.
e le esigenze di finanza pubblica; a questo proposito, però, le Regioni
ritengono che nella disciplina impugnata si opererebbe una totale e
definitiva compromissione dell’interesse paesistico-ambientale: ciò in
quanto uno dei due interessi (quello relativo alla tutela dell’ambiente,
del paesaggio e del territorio) apparirebbe, a differenza dell’altro, sacri-
ficato in via del tutto definitiva (e ciò a differenza di altri condoni,
come quello fiscale, che pure comportano effetti di clemenza penale).
In realtà, fondandosi sulla propria giurisprudenza in tema di condono
edilizio, la Corte ribadisce che in un settore del genere vengono in rilie-
vo una pluralità di interessi pubblici, che devono necessariamente tro-
vare un punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quel-
lo di realizzare un contemperamento dei valori in gioco: quelli del pae-
saggio, della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa econo-
mica privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da
una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della digni-
tà umana, dell’abitazione e del lavoro, dall’altra (sentenze n. 302 del
1996 e n. 427 del 1995).
Alla luce di tali considerazioni, la disciplina del condono edilizio di
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cui all’art. 32 impugnato, non appare, allo stato attuale, in contrasto con
la primarietà dei valori sanciti nell’art. 9 Cost.: la tutela di un fondamen-
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