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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più ampia, per
            oggetto, di quella contemplata nell’originario testo dell’art. 117 Cost.
            Inoltre, nel nuovo art. 118 Cost. si è stabilito che, in virtù del principio
            di sussidiarietà, i Comuni sono normalmente titolari delle funzioni di
            gestione amministrativa, riconoscendosi inoltre che “i Comuni, le
            Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministra-
            tive proprie”. A sua volta, il quarto comma del nuovo art. 119 Cost.
            afferma per la prima volta che le normali entrate dei Comuni devono
            consentire “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attri-
            buite”. Tutto ciò implica necessariamente che, con riguardo alla disci-
            plina del condono edilizio, solo alcuni limitati contenuti di principio di
            questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legi-
            slatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117
            Cost. (ad esempio, la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanato-
            ria, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condona-
            bili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili). Per tutti
            i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale
            un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni
            dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante ammini-
            strativo. Al tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti della legge,
            provvedere a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi, viene in
            evidente rilievo l’inammissibilità di una legislazione statale che determi-
            ni anche la misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative
            modalità di versamento ai Comuni; d’altronde, l’ordinaria disciplina
            vigente attribuisce il potere di determinare l’ammontare degli oneri
            concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale (art. 16
            del d.P.R. n. 380 del 2001).
               Per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia particolare, ove nei
            rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, lo
            spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore,
            perché in questo caso possono operare solo il limite della “materia pena-
            le” e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento
            eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,  .3
            la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al        oI-n
            legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condo-  n
                                                                                         n
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