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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
l’esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di poli-
tiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente deci-
si dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.
La norma impugnata non rispetta i criteri ed i limiti ora indicati in
quanto istituisce un Fondo per il finanziamento di interventi comunali
la cui genericità è resa evidente dal fatto che ogni intervento sul terri-
torio può di per sé essere presentato come volto allo “sviluppo” o alla
“riqualificazione” del territorio. È palese che si sia in presenza sempli-
cemente di uno strumento di finanziamento parziale, di normali opere
e servizi comunali, cui possono accedere tutti i Comuni, e che quindi
non può in alcun modo configurarsi come appartenente alla sfera degli
“interventi speciali” di cui al quinto comma dell’articolo 119 della
Costituzione, sia perché non risulta alcuna specifica finalità qualifican-
te degli stessi, diversa dal “normale esercizio” delle funzioni dei
Comuni (cui spetta sviluppare e riqualificare il proprio territorio), sia
perché esso è disposto in favore non già di “determinati” Comuni, ma
della generalità degli enti, sia pure con un criterio di preferenza a favo-
re di Comuni di dimensioni date, situati in alcune aree del paese, indi-
viduate a loro volta con un criterio assai generico.
D’altra parte, la “riqualificazione urbana” dei Comuni rappresenta
una finalità non riconducibile a materie o compiti di competenza esclu-
siva dello Stato, ed è riconducibile, invece, a materie e ambiti di com-
petenza concorrente (a partire dal “governo del territorio”) o “residua-
le” delle Regioni. In definitiva, l’intervento in questione si atteggia
come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal
bilancio dello Stato ai Comuni per scopi determinati dalla legge stata-
le: pratica che ha trovato nel passato frequente impiego, ma che oggi
risulta del tutto estranea al quadro costituzionale delineato dal nuovo
articolo 119 della Costituzione. È ben vero che, per quanto riguarda
l’assetto dei tributi locali, l’attuazione di tale norma costituzionale
richiede il preventivo intervento del legislatore statale, che detti princi-
pi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tribu-
tario, non potendosi ammettere, in mancanza di ciò, l’emanazione di .3
discipline autonome delle singole Regioni o dei singoli enti locali (cfr. oI-n
sentenze n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003). Ma ciò non vale, invece, per n
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