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Mario Bellocci
comma. Sul piano finanziario, in base al nuovo articolo 119, gli enti
locali e le Regioni hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”
(primo comma) e godono di “risorse autonome” (secondo comma).
Tributi ed entrate proprie, da essi stessi stabiliti secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica, compartecipazioni al gettito di
tributi statali riscossi sul loro territorio e accesso ad un fondo perequa-
tivo per i territori con minore capacità fiscale, da utilizzarsi “senza vin-
coli di destinazione”, sono le risorse che debbono consentire a Regioni
ed enti locali di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite” (secondo, terzo e quarto comma). Per il resto, è prevista solo
la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interven-
ti finanziari speciali “in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni” per gli scopi indicati, o “diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni” (quinto comma).
In questo contesto, non possono trovare oggi spazio interventi
finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella desti-
nazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi e
soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’am-
bito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regio-
nale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concor-
renti) dei principi fondamentali della legge dello Stato. Gli interventi
speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo
debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo
119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti,
e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella
norma costituzionale (o comunque a scopi diversi dal normale eserci-
zio delle funzioni), ma debbono essere indirizzati a determinati
Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane,
Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle compe-
tenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali
finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste
siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto
dei fondi all’interno del proprio territorio. Ove non fossero osservati
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tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di dive-
nire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nel-
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