Page 41 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 41

Mario Bellocci


               comma. Sul piano finanziario, in base al nuovo articolo 119, gli enti
               locali e le Regioni hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”
               (primo comma) e godono di “risorse autonome” (secondo comma).
               Tributi ed entrate proprie, da essi stessi stabiliti secondo i principi di
               coordinamento della finanza pubblica, compartecipazioni al gettito di
               tributi statali riscossi sul loro territorio e accesso ad un fondo perequa-
               tivo per i territori con minore capacità fiscale, da utilizzarsi “senza vin-
               coli di destinazione”, sono le risorse che debbono consentire a Regioni
               ed enti locali di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
               attribuite” (secondo, terzo e quarto comma). Per il resto, è prevista solo
               la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interven-
               ti finanziari speciali “in favore di determinati Comuni, Province, Città
               metropolitane e Regioni” per gli scopi indicati, o “diversi dal normale
               esercizio delle loro funzioni” (quinto comma).
                  In questo contesto, non possono trovare oggi spazio interventi
               finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella desti-
               nazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi e
               soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’am-
               bito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regio-
               nale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concor-
               renti) dei principi fondamentali della legge dello Stato. Gli interventi
               speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo
               debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo
               119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti,
               e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella
               norma costituzionale (o comunque a scopi diversi dal normale eserci-
               zio delle funzioni), ma debbono essere indirizzati a determinati
               Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane,
               Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle compe-
               tenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali
               finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste
               siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto
               dei fondi all’interno del proprio territorio. Ove non fossero osservati
          A
          n
          n
               tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di dive-
               nire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nel-
          oI-n
          .3
          42 SILVÆ
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46