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Mario Bellocci


               Detta tutela costituisce compito dell’intero apparato della Repubblica,
               nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della
               Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali”.
                  Rispetto a dette materie, non può configurarsi né un assorbimento
               nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell’auto-
               nomia comunale, né tanto meno una esclusività delle funzioni comuna-
               li in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attra-
               verso i piani urbanistici il Comune può, nella sua autonomia, in relazio-
               ne ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi
               o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi cul-
               turali ed ambientali.
                  Quindi, se “il Comune ha diritto di partecipare, in modo effettivo e
               congruo, nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanisti-
               ci regionali che abbiano effetti sull’assetto del proprio territorio” (sen-
               tenza n. 83 del 1997), occorre tuttavia evitare che questa partecipazio-
               ne possa creare situazioni di “stallo decisionale” (sentenze n. 83 del
               1997 e n. 357 del 1988) che esporrebbero a gravi rischi un interesse
               generale tanto rilevante come la tutela ambientale e culturale.
                  Se, quindi, non v’è dubbio, sulla base dei principi appena esposti,
               che spetta alla discrezionalità del legislatore (statale, regionale o provin-
               ciale, a seconda delle diverse normative costituzionali o statutarie) gra-
               duare le forme di partecipazione dei Comuni al procedimento di elabo-
               razione dei piani paesistici regionali, la concreta disciplina legislativa
               non potrà mai del tutto escludere o sostanzialmente estromettere tali
               Enti dalle decisioni riguardanti il proprio territorio.
                  La particolare condizione di autonomia di cui gode la Regione
               Siciliana non costituisce eccezione a questo principio, che anzi risulta raf-
               forzato dal nuovo assetto di competenze introdotto dalla legge di rifor-
               ma del Titolo V della Parte II della Costituzione e dalla esplicita previ-
               sione del principio di sussidiarietà al primo comma dell’art. 118 Cost.
                  La Corte, peraltro, ha ritenuto di non potersi esimere dal rilevare,
               pur nel rispetto della richiamata discrezionalità del legislatore regiona-
               le, la perdurante assenza nella Regione Siciliana di un intervento legi-
          A
          n
          n
               slativo che esplicitamente disciplini e valorizzi l’apporto partecipativo
               degli enti locali alla pianificazione paesistica, aggiornando, così, proce-
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