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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella
medesima disposizione; (c) il comma 14, nella parte in cui non preve-
de che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi anche alle opere
situate nel territorio regionale che insistono su aree di proprietà dello
Stato o facenti parte del demanio statale.
Appare, poi, del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scel-
te spettanti alle autonomie regionali, la determinazione di un termine
perentorio di sessanta giorni entro il quale le Regioni dovrebbero eser-
citare il loro potere normativo; da ciò la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’inciso “entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto” e la necessità che esso sia sostituito con il
rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26.
Altra incostituzionalità è quella pronunciata con riguardo al comma
37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma
26 possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio, protratto oltre
il termine ivi previsto, del Comune cui gli interessati abbiano presenta-
to la documentazione richiesta. Parimenti incostituzionale è il comma
38, nella parte in cui prevede che sia l’Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269
del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare
la misura dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative
modalità di versamento; conseguentemente, è da dichiarare costituzio-
nalmente illegittimo lo stesso Allegato 1, nelle parti in cui determina la
misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di
versamento.
Infine, l’art. 32 impugnato è dichiarato incostituzionale nella parte in
cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba esse-
re emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad opera del legisla-
tore statale.
In ordine alle contestazioni di alcune delle Regioni ricorrenti riguar-
danti la complessiva legittimità costituzionale della nuova legislazione
sul condono edilizio, la Corte ha modo di rilevare che gli interessi coin-
volti nel condono edilizio, in particolare quelli relativi alla tutela del
paesaggio come “forma del territorio e dell’ambiente”, siano stati ripe- .3
tutamente qualificati da questa Corte come “valori costituzionali pri- oI-n
mari” (cfr., tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del n
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