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Mario Bellocci


               quello in concreto strutturato, rientra appieno tra le possibili opzioni
               riservate allo Stato, né il coinvolgimento degli enti locali nelle funzioni
               di monitoraggio, controllo e programmazione che gli sono proprie
               viola alcun precetto costituzionale.
                  L’apporto degli enti locali, e delle Province in particolare, per l’ac-
               quisizione e l’elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili
               a livello nazionale, si fonda, in effetti, sul principio di leale cooperazio-
               ne, mentre la individuazione della Provincia, anziché della Regione,
               quale ente gravato di tale onere collaborativo si giustifica alla luce del
               riparto di attribuzioni delineato dal d.lgs. n. 22 del 1997, che qualifica
               le Province come “ambiti territoriali ottimali” per la gestione dei rifiu-
               ti. Pur essendo state conferite alle Regioni importanti funzioni di pro-
               grammazione è tuttavia alle Province che spettano le funzioni ammini-
               strative relative all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione
               degli impianti di smaltimento e recupero ed al controllo sulla comples-
               siva attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
               Alla luce di questi rilievi, appare ampiamente giustificato che la
               Provincia sia stata scelta quale primo segmento della rete dell’osserva-
               torio nazionale per l’assunzione, la raccolta e la trasmissione di dati di
               conoscenza. La sola “innovazione” introdotta dalla legge consiste nel
               fatto che quel patrimonio di conoscenze che le Province stesse possie-
               dono o acquisiscono nel quotidiano esercizio delle funzioni loro pro-
               prie viene impiegato anche per soddisfare le esigenze cui è preordina-
               ta l’istituzione dell’osservatorio nazionale. In un quadro di cooperazio-
               ne con lo Stato, le disposizioni impugnate coerentemente esigono che
               i dati acquisiti dalle Province nell’esercizio delle loro funzioni, con i
               mezzi e col personale di cui sono già dotate, siano posti a disposizione
               dello Stato ai fini del monitoraggio, della vigilanza e della programma-
               zione sul piano nazionale.
                  L’art. 10, comma 5, lungi dall’incidere sulle competenze riservate
               alla Regione dall’art. 19 del d.lgs. n. 22 del 1997, non esclude peraltro
               una disciplina regionale che preveda forme di raccordo con i compiti
               ad essi devoluti. In conclusione, si fa gravare sulle Province medesime
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               il solo onere di consentire anche a livello nazionale l’utilizzazione dei
               dati di conoscenza raccolti in ambito locale. Del resto, se l’istituzione
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