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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
deroga comunque, in alcun modo, alla disciplina comunitaria e statale
in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commer-
cio, ma ne presuppone, al contrario, la piena operatività: si tratta, in
altre parole, di una disciplina aggiuntiva, e non già, per alcuna parte,
sostitutiva o modificativa. Tale conclusione appare irrefutabile alla luce
anche della disposizione generale di cui all’art. 13, comma 6, della legge
regionale, in forza della quale “resta fermo quanto stabilito dalla nor-
mativa comunitaria e statale vigente in materia”.
Per quanto riguarda la invocata violazione della tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema, di esclusiva spettanza statale, la Corte, dopo aver
ricordato che l’ambiente si presenta come un valore “trasversale”, spet-
tando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze merite-
voli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, senza che ne
resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzional-
mente collegati con quelli propriamente ambientali, non ritiene che
l’interferenza della regione implichi un vulnus del parametro costituzio-
nale evocato, trovando il suo titolo di legittimazione nelle competenze
regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (ricon-
ducibili al paradigma della tutela della salute, ex art. 117, terzo comma,
Cost.). Ciò tanto più ove si consideri che si tratta di intervento che non
attenua, ma semmai rafforza - stante il rimarcato carattere aggiuntivo,
e non sostitutivo, delle prescrizioni della legge regionale - le cautele
predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare in
alcun modo gli obiettivi.
[F] La Corte dichiara, con sentenza n. 265 del 2003, l’inammissibi-
lità del conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di
Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro
dell’ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza
comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE), nonché all’at-
to con cui il Ministero dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione
europea l’elenco dei siti di importanza comunitaria. .3
La Corte giunge a tale conclusione dopo avere ricostruito l’ambito oI-n
delle competenze delineate dalla normativa europea e da quella nazio- n
n
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