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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            deroga comunque, in alcun modo, alla disciplina comunitaria e statale
            in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commer-
            cio, ma ne presuppone, al contrario, la piena operatività: si tratta, in
            altre parole, di una disciplina aggiuntiva, e non già, per alcuna parte,
            sostitutiva o modificativa. Tale conclusione appare irrefutabile alla luce
            anche della disposizione generale di cui all’art. 13, comma 6, della legge
            regionale, in forza della quale “resta fermo quanto stabilito dalla nor-
            mativa comunitaria e statale vigente in materia”.
               Per quanto riguarda la invocata violazione della tutela dell’ambiente
            e dell’ecosistema, di esclusiva spettanza statale, la Corte, dopo aver
            ricordato che l’ambiente si presenta come un valore “trasversale”, spet-
            tando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze merite-
            voli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, senza che ne
            resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzional-
            mente collegati con quelli propriamente ambientali, non ritiene che
            l’interferenza della regione implichi un vulnus del parametro costituzio-
            nale evocato, trovando il suo titolo di legittimazione nelle competenze
            regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (ricon-
            ducibili al paradigma della tutela della salute, ex art. 117, terzo comma,
            Cost.). Ciò tanto più ove si consideri che si tratta di intervento che non
            attenua, ma semmai rafforza - stante il rimarcato carattere aggiuntivo,
            e non sostitutivo, delle prescrizioni della legge regionale - le cautele
            predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare in
            alcun modo gli obiettivi.


               [F] La Corte dichiara, con sentenza n. 265 del 2003, l’inammissibi-
            lità del conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di
            Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro
            dell’ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale
            designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza
            comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE), nonché all’at-
            to con cui il Ministero dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione
            europea l’elenco dei siti di importanza comunitaria.                         .3
               La Corte giunge a tale conclusione dopo avere ricostruito l’ambito        oI-n
            delle competenze delineate dalla normativa europea e da quella nazio-        n
                                                                                         n
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