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Mario Bellocci


               fauna, ma in un ambito da cui è estranea l’attività venatoria. La Corte
               esamina la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante
               «Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici», censura-
               ta dallo Stato per indebita incidenza su competenze esclusive dello
               Stato ed in particolare sotto il profilo del mancato rispetto della
               Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vege-
               tali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 (c.d.
               CITES, dalle iniziali della denominazione in inglese) - Convenzione
               ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed attuata con successiva
               legge 7 febbraio 1992, n. 150 - nonché dei regolamenti (CE) n. 338/97
               e n. 1808/2001, concernenti la protezione di specie della flora e della
               fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
                  La Corte non ritiene fondate le censure, in quanto la legge regionale
               impugnata presenta, in realtà, un campo di applicazione ed una finalità
               concettualmente ben distinti da quelli della Convenzione di Washington
               e dei citati regolamenti comunitari: l’obiettivo fondamentale di questi
               ultimi è quello di salvaguardare determinate specie animali e vegetali
               minacciate di estinzione vietando o limitando drasticamente il commer-
               cio degli esemplari, nonché delle loro parti o prodotti, così da eliminare
               il motivo principale della cattura o dell’abbattimento, rappresentato
               dallo scopo di lucro. Per contro, la legge regionale censurata reca una
               definizione generale del concetto di “animali esotici”, che prescinde del
               tutto da riferimenti al pericolo di estinzione, per connettersi invece, in
               via esclusiva, al carattere “non autoctono” della specie. La differenza ora
               evidenziata è sintomatica della diversa finalità della normativa regionale:
               la circostanza, infatti, che la definizione degli “animali esotici” sia colle-
               gata, non alla minaccia di estinzione (nella quale precipuamente si radi-
               ca la prospettiva di tutela dell’ambiente, sotto l’aspetto della garanzia
               della sopravvivenza delle specie faunistiche), quanto piuttosto al carat-
               tere “non autoctono” della singola specie, lascia intendere come la legge
               regionale persegua, almeno in via primaria, obiettivi di tutela igienico-
               sanitaria e di sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di dif-
               fusione di malattie e di aggressione alle persone.
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                  Avuto poi riguardo all’area di concreta sovrapposizione della sfera
               applicativa dei due corpi normativi, la legge regionale impugnata non
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