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Mario Bellocci
fauna, ma in un ambito da cui è estranea l’attività venatoria. La Corte
esamina la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante
«Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici», censura-
ta dallo Stato per indebita incidenza su competenze esclusive dello
Stato ed in particolare sotto il profilo del mancato rispetto della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vege-
tali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 (c.d.
CITES, dalle iniziali della denominazione in inglese) - Convenzione
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed attuata con successiva
legge 7 febbraio 1992, n. 150 - nonché dei regolamenti (CE) n. 338/97
e n. 1808/2001, concernenti la protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
La Corte non ritiene fondate le censure, in quanto la legge regionale
impugnata presenta, in realtà, un campo di applicazione ed una finalità
concettualmente ben distinti da quelli della Convenzione di Washington
e dei citati regolamenti comunitari: l’obiettivo fondamentale di questi
ultimi è quello di salvaguardare determinate specie animali e vegetali
minacciate di estinzione vietando o limitando drasticamente il commer-
cio degli esemplari, nonché delle loro parti o prodotti, così da eliminare
il motivo principale della cattura o dell’abbattimento, rappresentato
dallo scopo di lucro. Per contro, la legge regionale censurata reca una
definizione generale del concetto di “animali esotici”, che prescinde del
tutto da riferimenti al pericolo di estinzione, per connettersi invece, in
via esclusiva, al carattere “non autoctono” della specie. La differenza ora
evidenziata è sintomatica della diversa finalità della normativa regionale:
la circostanza, infatti, che la definizione degli “animali esotici” sia colle-
gata, non alla minaccia di estinzione (nella quale precipuamente si radi-
ca la prospettiva di tutela dell’ambiente, sotto l’aspetto della garanzia
della sopravvivenza delle specie faunistiche), quanto piuttosto al carat-
tere “non autoctono” della singola specie, lascia intendere come la legge
regionale persegua, almeno in via primaria, obiettivi di tutela igienico-
sanitaria e di sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di dif-
fusione di malattie e di aggressione alle persone.
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Avuto poi riguardo all’area di concreta sovrapposizione della sfera
applicativa dei due corpi normativi, la legge regionale impugnata non
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