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Mario Bellocci
sono essere interessati”.
La disciplina statale che prevede come termine per l’attività venato-
ria il 31 gennaio si inserisce, dunque, in un contesto normativo comu-
nitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si
propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. La suddet-
ta disciplina risponde senz’altro a quelle esigenze di tutela dell’ambien-
te e dell’ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di
tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazio-
nale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale.
La legge della Regione Sardegna, privilegiando un preteso “diritto di
caccia” rispetto all’interesse della conservazione del patrimonio fauni-
stico che è stato più volte riconosciuto come prevalente da questa
Corte (sentenze n. 1002 del 1988; n. 35 del 1995; n. 169 del 1999), non
rispetta il suddetto standard di tutela uniforme e lede, pertanto, i limiti
stabiliti dallo Statuto della Regione Sardegna (art. 3, primo comma,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).
[B] La ratio decidendi sottesa alla sentenza n. 536 del 2002 si ripropone
in modo integrale nella sentenza n. 226 del 2003, recante la declarato-
ria di incostituzionalità della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002,
n. 7 (che individua le specie di uccelli “cacciabili dalla terza domenica di
settembre all’ultimo giorno di febbraio”), ritenuta lesiva di uno standard
di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazio-
nale. Al riguardo, la Corte esclude di dover sollevare davanti a sé que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge n.
157 del 1992, come richiesto dalla resistente Regione Puglia, in quanto
le determinazioni regionali non sarebbero irragionevoli e non ostacole-
rebbero la sopravvivenza e la riproduzione delle specie che sono ogget-
to della proroga. La resistente invoca, a tal fine, il passo della sentenza
n. 536 del 2002 nel quale, pur riconoscendo in capo allo Stato la titola-
rità del potere di fissare il periodo temporale nel quale è consentito il
prelievo venatorio, si rileva che “l’estensione del periodo venatorio ope-
rata in tal modo dalla regione costituisce una deroga rispetto alla previ-
sione legislativa statale, non giustificata da alcun elemento peculiare del
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territorio sardo”. Replica la Corte che il riferimento a presunti elementi
peculiari del territorio sardo va letto nel contesto della motivazione della
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