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Mario Bellocci


               numeri 96, 226, 227, 307 e 311 del 2003, 336 del 2005), ora sulla inde-
               fettibilità della posizione, da parte dello Stato, di standards minimi ed
               uniformi di protezione (ancora ad es., sentenze numeri 222 del 2003
               e 259 del 2004).
                  Altre decisioni, pur mantenendosi nel solco tracciato dalle sentenze
               sopra menzionate, hanno apportato ulteriori specificazioni. Tra queste
               può menzionarsi la sentenza n. 214 del 2005, che, nel ribadire che la
               tutela dell’ambiente, di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma,
               della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente
               connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competen-
               ze regionali concorrenti, ha avuto modo di precisare (in ciò rifacendo-
               si alla sentenza n. 222 del 2003) che nell’ambito di dette competenze
               concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla
               Regione stessa, nel rispetto dei principî fondamentali della legislazione
               statale in materia ed altresì l’adozione di una disciplina maggiormente
               rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale.
                  Nel medesimo senso, la sentenza n. 108 del 2005 ha sottolineato
               che la tutela dell’ambiente si configura come una competenza statale
               non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata
               con altri interessi e competenze regionali concorrenti, e che, nell’ambi-
               to di dette competenze concorrenti, risulta legittima l’adozione di una
               disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal
               legislatore statale: la competenza esclusiva dello Stato ai termini della
               lettera  s) del secondo comma dell’art. 117 non è incompatibile con
               interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie
               competenze.
                  Giova, infine, segnalare la sentenza n. 62 del 2005, che ha operato
               un sintetico raffronto tra il nuovo ed il vecchio quadro costituzionale,
               evidenziando come, per quanto riguarda la disciplina ambientale, non
               solo le Regioni ordinarie non abbiano acquisito maggiori competenze,
               invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competen-
               za legislativa esclusiva in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
               sia stata espressamente riconosciuta allo Stato, sebbene in termini che
          A
          n
          n
               non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle
               rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale
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