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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
rio che l’ordinamento prende in considerazione; l’ambiente è protetto
come elemento determinativo della qualità della vita; la sua protezione
non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime
l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è
necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori larga-
mente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32
Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. “Si tende
(cioè) - per riprendere le affermazioni della quasi coeva sentenza n.
210 del 1987 - ad una concezione unitaria del bene ambientale com-
prensiva di tutte le risorse naturali e culturali”. Ne deriva che l’ambien-
te “comprende la conservazione, la razionale gestione ed il migliora-
mento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte
le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni gene-
tici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso
vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le
sue estrinsecazioni”. Ovviamente, pur essendo l’ambiente un bene
materiale unitario, ciascuna delle sue componenti può costituire, anche
isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (ordinanza n.
195 del 1990).
Una “unicità complessa”, dunque, ben descritta dalla sentenza n.
356 del 1994: “la protezione dell’ambiente, che pure attraversa una
molteplicità di settori in ordine ai quali si mantengono competenze
diverse, statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consisten-
za, che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si
esaurisce né rimane assorbita nelle competenze di settore”.
Questa configurazione ha certamente influito - ed in misura notevo-
le - sulla ricostruzione della “materia ambiente” alla luce del nuovo art.
117 della Costituzione.
Nella prima decisione direttamente rilevante, la sentenza n. 407 del
2002, la Corte ha infatti precisato che non tutti gli ambiti materiali spe-
cificati nel secondo comma dell’art. 117 possono configurarsi come
“materie” in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta di competen-
ze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. .3
sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l’evoluzione legislativa e la oI-n
giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identifi- n
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