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Mario Bellocci


               una direttiva regionale sull’ampiezza dei corridoi, che è altra cosa
               rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto.
                  È invece fondata la questione relativamente al comma 3 dell’art. 2,
               che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di
               determinati edifici ed aree, sovrapponendosi in tal modo ai limiti di
               esposizione fissati dallo Stato.
                  Il riferimento a detto limite rende pure illegittime - con conseguente
               dichiarazione di incostituzionalità - le norme regionali della Campania
               che prevedono la individuazione degli elettrodotti in esercizio che devo-
               no essere oggetto di interventi prioritari di risanamento, le procedure
               dei piani di risanamento per le reti di tensione superiore a 150 kV, da
               effettuarsi da parte delle imprese distributrici di energia elettrica, l’ade-
               guamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio,
               previa sospensione fino alla pronuncia della Regione. Non è fondata,
               tuttavia, la questione sollevata in ordine alla potestà della Regione ad
               approvare i piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150
               kV, competenza riconosciuta alla Regione dalla legge quadro.
                  Costituzionalmente illegittimo risulta anche l’art. 7 della legge della
               Regione Campania, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei
               limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani
               di risanamento, in quanto la competenza a disciplinare tali sanzioni per
               il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza a
               fissare gli stessi valori, che spetta, ai sensi dell’art. 15 della legge qua-
               dro, allo Stato. Quanto agli effetti della mancata presentazione dei piani
               di risanamento, la disciplina impugnata è costituzionalmente illegittima,
               in quanto si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro.
                  La Corte esamina, poi le questioni concernenti la legge della
               Regione Puglia. La prima disposizione impugnata (art. 3, comma 1, let-
               tera m) definisce “aree sensibili” le “aree per le quali le amministrazio-
               ni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere loca-
               lizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare
               densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata
               intensità d’uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico
          A
          n
          n
               e paesaggistico-ambientale”. Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce
               che la Regione detta i criteri generali per la localizzazione degli impian-
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