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Mario Bellocci
una direttiva regionale sull’ampiezza dei corridoi, che è altra cosa
rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto.
È invece fondata la questione relativamente al comma 3 dell’art. 2,
che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di
determinati edifici ed aree, sovrapponendosi in tal modo ai limiti di
esposizione fissati dallo Stato.
Il riferimento a detto limite rende pure illegittime - con conseguente
dichiarazione di incostituzionalità - le norme regionali della Campania
che prevedono la individuazione degli elettrodotti in esercizio che devo-
no essere oggetto di interventi prioritari di risanamento, le procedure
dei piani di risanamento per le reti di tensione superiore a 150 kV, da
effettuarsi da parte delle imprese distributrici di energia elettrica, l’ade-
guamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio,
previa sospensione fino alla pronuncia della Regione. Non è fondata,
tuttavia, la questione sollevata in ordine alla potestà della Regione ad
approvare i piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150
kV, competenza riconosciuta alla Regione dalla legge quadro.
Costituzionalmente illegittimo risulta anche l’art. 7 della legge della
Regione Campania, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei
limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani
di risanamento, in quanto la competenza a disciplinare tali sanzioni per
il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza a
fissare gli stessi valori, che spetta, ai sensi dell’art. 15 della legge qua-
dro, allo Stato. Quanto agli effetti della mancata presentazione dei piani
di risanamento, la disciplina impugnata è costituzionalmente illegittima,
in quanto si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro.
La Corte esamina, poi le questioni concernenti la legge della
Regione Puglia. La prima disposizione impugnata (art. 3, comma 1, let-
tera m) definisce “aree sensibili” le “aree per le quali le amministrazio-
ni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere loca-
lizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare
densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata
intensità d’uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico
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e paesaggistico-ambientale”. Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce
che la Regione detta i criteri generali per la localizzazione degli impian-
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